Divieto di audioguide esterne nei siti culturali: legittimo il Regolamento del Parco Archeologico di Pompei (TAR Campania n. 4979 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il regolamento di un istituto culturale che, per finalità di tutela della sicurezza, della corretta informazione scientifica e del patrimonio, vieta l’accesso con audioguide esterne non autorizzate, consentendolo solo per quelle fornite dal concessionario ufficiale o da soggetti autorizzati dall’Ente. L’attività di noleggio di strumenti di guida svolta da operatori privati si colloca ab externo rispetto all’accesso al sito ed è estranea al perimetro dell’evidenza pubblica, sicché la determinazione del contraente per la concessione del servizio non richiede una procedura di gara. La libertà di iniziativa economica e la libera prestazione di servizi non risultano compresse da una misura che, lungi dal reprimere l’offerta turistica, mira a garantire la qualità dei contenuti e la corretta gestione dei flussi di visita.
Il Fatto
Due società operanti nel settore turistico, specializzate nell’organizzazione di visite guidate presso il Parco Archeologico di Pompei, impugnavano il Decreto del Direttore Generale del Parco n. 255/2023 e il successivo Regolamento di accesso n. 446/2025, nella parte in cui introducevano il divieto di ingresso con strumenti di audioguida non forniti dal concessionario ufficiale. Le ricorrenti, che noleggiavano dispositivi propri ai propri clienti, lamentavano la creazione di un regime di esclusiva a favore di un operatore non meglio precisato, deducendo violazioni dei principi di libera concorrenza, libertà di iniziativa economica, libertà di espressione e proporzionalità, nonché vizi motivazionali e procedimentali. Con motivi aggiunti venivano altresì gravate le nuove disposizioni relative all’istituzione di fasce orarie di ingresso e al limite massimo giornaliero di visitatori.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, Sezione Quarta, ha respinto integralmente il ricorso. Con riferimento al primo e secondo motivo, relativi all’asserita illegittimità della concessione in esclusiva del servizio di audioguida, il Collegio ha osservato che l’attività di noleggio svolta dalle ricorrenti si colloca ab externo rispetto all’accesso al Parco, configurandosi come attività commerciale offerta sul libero mercato. L’individuazione di un contraente da parte dell’Ente non muta la natura dell’attività e, in assenza di un principio di prova dell’affidamento senza gara, la doglianza è meramente assertiva.
Quanto alla dedotta violazione del principio di proporzionalità e al difetto di motivazione, il Tribunale ha rilevato che gli atti regolamentari, pur affrancati dall’obbligo di motivazione puntuale, rivelano chiaramente le ragioni della scelta: il controllo sulla validità scientifica e sulla correttezza delle informazioni logistiche, la prevenzione di pratiche commerciali aggressive e la necessità di evitare disorientamento dei visitatori. Tali finalità, ritenute prevalenti, giustificano la misura anche rispetto all’eventuale disagio derivante dalla necessità di recarsi presso uno specifico ingresso per il noleggio.
Il Collegio ha poi escluso la violazione della libertà di espressione, qualificando l’attività di creazione di contenuti audioguida come mera illustrazione di aspetti storico-artistici, soggetta a un legittimo controllo preventivo sulla bontà e autenticità delle informazioni. Parimenti infondata è risultata la censura di sviamento di potere, non essendo emersi elementi che rivelino finalità diverse da quelle dichiarate. Quanto alla doglianza relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’articolo 13 della legge n. 241/1990 esclude tale obbligo per gli atti generali, quale è il regolamento di accesso.
Infine, il Tribunale ha ritenuto le nuove disposizioni di cui all’Allegato A (suddivisione in fasce orarie e limite massimo di visitatori) e all’Allegato B (numero minimo di partecipanti per i gruppi), espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica e alla corretta gestione del servizio di visita. Il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza conforme e l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che ha confermato tale orientamento, respingendo tutte le censure e condannando le ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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