Occupazione abusiva di suolo e servitù di uso pubblico nella galleria (TAR Emilia-Romagna n. 941 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La servitù di uso pubblico su un’area privata può costituirsi per dicatio ad patriam quando il proprietario, con comportamento univoco, mette il bene a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, con effetto istantaneo, oppure quando l’uso collettivo si protrae per il tempo necessario all’usucapione. Sussistono tali presupposti quando il Comune dimostri la destinazione del bene ad area di circolazione e la fruizione collettiva protratta nel tempo, senza rivendicazioni del privato. L’ordinanza comunale di ripristino ex art. 20 C.d.S. non è viziata dalla mancata indicazione degli estremi del verbale di accertamento, purché l’atto presupposto sia correttamente individuabile dal destinatario. L’erronea qualificazione del suolo come “pubblico” anziché “privato soggetto a pubblico passaggio” costituisce mero errore materiale che non inficia la legittimità del provvedimento.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un pubblico esercizio collocato in una galleria del centro storico di Bologna, impugnava l’ordinanza con cui il Comune le aveva intimato di ripristinare l’area di 27 m² occupata abusivamente, allontanando i relativi allestimenti. L’accertamento della Polizia Locale risaliva al luglio 2021; il verbale contestava l’occupazione di suolo senza concessione mediante posizionamento di tavoli e sedie.

Avverso il verbale la società proponeva ricorso al Prefetto. Nelle more, il Comune notificava l’ordinanza di ripristino, a sua volta impugnata davanti al TAR con due motivi: la mancata contestazione immediata dell’addebito e la carenza di motivazione per omessa indicazione degli estremi del verbale, oltre alla contestazione sostanziale della sussistenza della servitù di pubblico passaggio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di poter prescindere dalle eccezioni in rito, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. Il primo motivo è respinto: eventuali vizi del verbale di accertamento possono essere denunciati davanti al giudice competente, ma non si riverberano sull’ordinanza comunale, che trova il proprio unico fondamento nell’occupazione di suolo senza titolo. La circostanza dell’occupazione non è contestata dalla ricorrente.

Quanto al secondo motivo, sotto il profilo formale il TAR esclude la carenza di motivazione. L’ordinanza indica la data dell’accertamento, il destinatario e le ragioni dell’ordine di ripristino, elementi sufficienti a individuare oggetto e motivazione. Il provvedimento può rinviare a un atto presupposto senza indicarne il numero di protocollo, essendo sufficiente che sia correttamente individuabile: nel caso di specie la società lo aveva ben conosciuto, tanto da impugnarlo in sede amministrativa.

La dedotta contraddittorietà tra la qualificazione del suolo nel verbale (“soggetto a pubblico passaggio”) e nell’ordinanza (“suolo pubblico”) è qualificata come mero errore materiale, che non impedisce la piena comprensione dell’oggetto del provvedimento.

Il punto focale è la censura sostanziale sull’insussistenza della servitù di pubblico passaggio. Il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui la dicatio ad patriam richiede la messa a disposizione del bene da parte del proprietario alla collettività indeterminata, con effetto istantaneo, ovvero l’uso collettivo protratto per il tempo necessario all’usucapione. Nel caso concreto, il Comune ha prodotto la deliberazione comunale n. 4047 del 24.11.1993, che ha qualificato la galleria come “area di circolazione” ai sensi del Regolamento di Toponomastica, dimostrando la costituzione della servitù per messa a disposizione del privato fin dal 1993, senza rivendicazioni di sorta. Il Collegio osserva inoltre che l’accesso a un pubblico esercizio presuppone necessariamente uno sbocco su area di pubblico passaggio. La doglianza è quindi disattesa e il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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