Silenzio-inadempimento e spese secondo soccombenza virtuale nel procedimento di acquisizione sanante (TAR Sicilia n. 2607 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, non la cessazione della materia del contendere. Ai fini delle spese della fase incidentale si applica il criterio della soccombenza virtuale: l’amministrazione che non abbia definito il procedimento nel termine assegnato dal giudice con sentenza non impugnata, né prima della proposizione dell’istanza ex art. 117, commi 3 e 4, c.p.a., va condannata alla rifusione delle spese. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 non costituisce atto conclusivo, perché sancisce l’avvio e non la conclusione della procedura. La complessità della questione non giustifica il ritardo quando il termine per provvedere sia già stato fissato dal giudice.
Il Fatto
Con sentenza n. 3659, pubblicata il 22 dicembre 2025, il Tribunale ha accolto il ricorso della proprietaria avverso il silenzio del Comune sulla diffida dell’11 agosto 2025, relativa a terreni occupati per la realizzazione di una via urbana. Il giudice ha ordinato all’amministrazione di rispondere con atto formale entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Con nota del 20 marzo 2026 il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, quantificando provvisoriamente l’indennizzo in € 18.725,85. La ricorrente ha contestato il valore unitario al metro quadro e la limitazione dell’indennizzo a cinque anni di occupazione senza titolo. Non essendo intervenuto alcun provvedimento conclusivo, ha proposto istanza ex art. 117, commi 3 e 4, c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e la nomina di un commissario ad acta. Solo il 27 agosto 2026 il commissario straordinario ha disposto l’acquisizione sanante, riconoscendo il debito fuori bilancio. La ricorrente ha quindi preso atto della sopravvenienza, insistendo per la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato l’esito del giudizio. La deliberazione sopravvenuta ha realizzato l’interesse perseguito con l’istanza, superando l’inerzia dell’amministrazione: il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, e non cessata la materia del contendere.
La difesa del Comune muoveva dalla tesi opposta: la sentenza n. 3659 avrebbe imposto una risposta meramente formale alla diffida, già resa con la nota del 20 marzo 2026. Il Tribunale ha respinto la lettura. Quella nota integra un atto di avvio del procedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, contenente la prima quantificazione dell’indennizzo e l’apertura del contraddittorio. Non può considerarsi atto conclusivo del procedimento, perché ne sancisce l’avvio e non la definizione.
Né il Collegio ha riconosciuto rilievo alla complessità della questione addotta dall’amministrazione — ricostruzione di una vicenda risalente, esame delle osservazioni, acquisizione di pareri tecnici e contabili, copertura finanziaria. La sentenza n. 3659, pubblicata il 22 dicembre 2025 e non impugnata, aveva già assegnato il termine di novanta giorni. Il Comune non lo ha rispettato, né ha provveduto prima del 17 luglio 2026, data dell’istanza della ricorrente.
Da qui l’applicazione del principio della soccombenza virtuale sulle spese della fase incidentale: la condanna prescinde dall’esito formale del giudizio e si fonda sull’inadempimento dell’ordine giudiziale. Il Tribunale ha liquidato € 750,00, oltre accessori di legge se dovuti. Restano estranee al giudizio le contestazioni sul quantum indennitario, devolute al giudice ordinario.
Nota della Redazione
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