Concorsi pubblici e tempi aggiuntivi: necessaria la certificazione della commissione medico-legale ASL (TAR Lazio n. 14365 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi pubblici, la concessione dei tempi aggiuntivi ai candidati con disabilità, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 e dell’art. 16 della legge n. 68/1999, può essere legittimamente subordinata dalla lex specialis alla produzione di una dichiarazione rilasciata dalla commissione medico-legale dell’ASL o da equivalente struttura pubblica, che attesti e quantifichi la necessità della misura in relazione allo specifico handicap. È tempestivo il ricorso notificato nel primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine, qualora questa cada di sabato, ai sensi dell’art. 52, commi 3 e 5, c.p.a.. La valutazione della correttezza dei quesiti delle prove concorsuali deve essere operata con riferimento al quadro normativo vigente al momento della selezione, inclusa l’eventuale successiva abrogazione e sostituzione delle fonti di riferimento.
Il Fatto
Una candidata partecipava alla selezione pubblica per l’assunzione di 2.700 unità per l’area dei funzionari giuridico-tributari (bando n. 290773 dell’11 luglio 2025), per la Direzione Regionale Lombardia. Esclusa dalla graduatoria degli idonei per aver conseguito un punteggio di 20,1, inferiore alla soglia minima di 21/30, impugnava gli esiti della procedura deducendo, da un lato, l’illegittima mancata concessione dei tempi aggiuntivi richiesti in ragione della propria disabilità e, dall’altro, l’erroneità di quattro quesiti della prova scritta. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza di tempi aggiuntivi per mancanza della certificazione della commissione medico-legale dell’ASL, prescritta dal bando.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto le eccezioni di rito. Il ricorso risultava tempestivo: il termine di impugnazione, decorrente dalla pubblicazione degli esiti del 4 novembre 2025, scadeva il 3 gennaio 2026, giorno di sabato, e la notifica avvenuta il 5 gennaio successivo rispettava la proroga prevista dall’art. 52, commi 3 e 5, c.p.a.. Parimenti infondata era l’eccezione di omessa notifica ai controinteressati, avendo la ricorrente ottenuto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e adempiuto al relativo incombente, in coerenza con il principio secondo cui la non integrità del contraddittorio non può essere posta a carico del ricorrente che abbia richiesto tale modalità.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego dei tempi aggiuntivi. L’art. 20 della legge n. 104/1992 subordina la concessione della misura alla necessità “in relazione allo specifico handicap”, necessità che deve essere comprovata da un accreditato accertamento medico. Il bando, nel rispetto delle norme di legge, richiedeva una dichiarazione della commissione medico-legale dell’ASL o di equivalente struttura pubblica, mentre la ricorrente aveva prodotto documentazione rilasciata da medico privato. Il TAR ha inoltre escluso profili di irragionevolezza della clausola, rilevando che il candidato aveva avuto oltre tre mesi, tra la pubblicazione del bando e lo svolgimento delle prove, per acquisire la documentazione prescritta, in ossequio al principio del soccorso istruttorio che non può supplire a un onere di attivazione rimasto inadempiuto.
Quanto ai quattro quesiti contestati, il Tribunale ne ha accertato la correttezza. Il quesito n. 37, sulla trascrizione del contratto preliminare, trovava la sua soluzione nell’art. 2645-bis c.c., che impone la trascrizione solo per gli atti aventi forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il quesito n. 44, in materia di dichiarazione fraudolenta e infedele, andava risolto alla luce dell’art. 5 del d.lgs. n. 173/2024 (nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie), che esclude la punibilità delle valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima, dovendosi considerare l’intervenuta abrogazione del d.lgs. n. 74/2000. Per il quesito n. 45, il Collegio ha chiarito la distinzione tra presupposto d’imposta e oggetto dell’imposta: il primo è la situazione che fa sorgere l’obbligazione, il secondo è la ricchezza colpita dal tributo e costituente la base imponibile, sicché la risposta corretta era quella indicata dalla Commissione. Il quesito n. 66, infine, verteva sulla nozione di compensazione orizzontale, correttamente identificata in quella tra debiti e crediti relativi allo stesso tributo entro determinati limiti.
Il Tribunale ha infine dichiarato improcedibile, per carenza di interesse, il motivo relativo alla mancata assegnazione di quattro posti in attesa delle prove asincrone: l’accertata inidoneità della ricorrente, discendente dal rigetto dei primi cinque motivi, rendeva in ogni caso inutile lo scrutinio di tale censura. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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