Silenzio-inadempimento e sopravvenuta definizione del procedimento, sopravvenuta carenza di interesse per l’improcedibilità del ricorso e compensazione delle spese processuali nel contenzioso sulla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà (TAR Lombardia n. 2863 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto dall’interessato, intervenuta nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere e rende improcedibile il ricorso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La definizione tardiva del procedimento, successiva alla scadenza dei termini e alla proposizione del ricorso, non impedisce la declaratoria di improcedibilità, ma costituisce circostanza rilevante ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della soccombenza virtuale e del comportamento processuale delle stesse. Nel contenzioso relativo alla determinazione del valore di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, l’atto sopravvenuto che riscontra l’istanza assume valenza satisfattiva dell’interesse sostanziale, privando di utilità la pronuncia giurisdizionale richiesta.
Il Fatto
La ricorrente, cosuperficiaria di aree site nel territorio comunale, aveva presentato all’amministrazione un’istanza volta a ottenere la determinazione del valore stimato per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e l’approvazione della relativa trasformazione. Avverso il silenzio serbato dal Comune sull’istanza, la ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 117 e 119 cod. proc. amm., chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in data 17.2.2026, il Comune aveva adottato il provvedimento di riscontro all’istanza, concludendo così il procedimento amministrativo. Con memoria depositata il 7.5.2026, la parte ricorrente aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, insistendo unicamente per la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.
Il Tribunale ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ravvisando nella definizione del procedimento un fatto satisfattivo dell’interesse sostanziale azionato. La decisione si fonda sul principio per cui l’adozione tardiva dell’atto richiesto determina la cessazione della materia del contendere, rendendo superfluo l’accertamento giurisdizionale sull’illegittimità del silenzio.
In ordine alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando un duplice profilo: da un lato, il procedimento era stato definito tardivamente dall’amministrazione comunale; dall’altro, il ricorso era stato depositato in data successiva alla comunicazione del provvedimento di riscontro, circostanza che ne comportava l’inammissibilità per carenza di interesse al momento della proposizione. La soccombenza reciproca e il comportamento processuale delle parti hanno pertanto giustificato la compensazione.
Nota della Redazione
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