Accesso del proprietario confinante agli atti del procedimento di autorizzazione paesaggistica (TAR Lazio n. 13168 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario del fondo confinante con l’area interessata da nuove opere edilizie vanta una posizione giuridica qualificata e differenziata che legittima l’accesso agli atti del procedimento di autorizzazione paesaggistica, qualora faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistico-paesaggistiche. Tale interesse non è meramente emulativo né preordinato a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa. Il giudizio in materia di accesso ha ad oggetto il rapporto e non l’atto, sicché il giudice deve accertare la sussistenza del diritto all’accesso anche per ragioni diverse da quelle indicate dall’amministrazione. Il silenzio serbato dall’amministrazione dopo la comunicazione ai controinteressati, decorso il termine senza opposizioni, è illegittimo e va superato con l’ordine di esibizione.
Il Fatto
Alcuni proprietari di appartamenti siti in Roma, via dei Fienaroli n. 12, avendo appreso dell’intendimento dei titolari di un’area limitrofa di avviare una nuova edificazione, presentavano istanza di accesso agli atti nei confronti di diverse amministrazioni, tra cui la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, chiedendo copia dell’eventuale autorizzazione paesaggistica e di ogni atto del relativo procedimento. La Soprintendenza, con nota del 17 marzo 2026, comunicava l’istanza ai controinteressati, preannunciando che, decorsi dieci giorni senza motivate opposizioni, avrebbe autorizzato l’accesso. Non avendo ricevuto ulteriori riscontri, i ricorrenti proponevano ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. avverso il silenzio-diniego formatosi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, condividendo preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da una delle società controinteressate, risultando non contestata e suffragata dalla documentazione versata in atti, in particolare dal progetto edilizio facente capo all’altra società e dal rogito di alienazione del terreno.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la Soprintendenza non aveva opposto l’inesistenza della documentazione richiesta, ma aveva anzi preannunciato l’accoglimento dell’istanza in difetto di motivate opposizioni, che non risultavano intervenute. Ha quindi affermato che l’oggetto del giudizio in tema di accesso è il rapporto e non l’atto, sicché il giudice non può limitarsi a verificare i vizi della determinazione amministrativa, ma deve accertare la sussistenza del diritto all’accesso, anche per ragioni diverse da quelle indicate dall’amministrazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2023, n. 4023).
Quanto alla sussistenza dell’interesse, il TAR ha richiamato il consolidato orientamento, formatosi in materia edilizia ma applicabile per identità di ratio anche a quella paesaggistica, secondo cui il proprietario del fondo vicino a quello interessato da nuove opere ha diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche e paesaggistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, non meramente emulativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 novembre 2024, n. 8885).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con ordine alla Soprintendenza di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante visione ed estrazione di copia della documentazione richiesta, previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria. Il Collegio ha riservato la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e ha condannato la Soprintendenza alla rifusione delle spese di lite, compensate nei rapporti con le altre parti costituite.
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Nota della Redazione
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