Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente prima della decisione (TAR Calabria n. 1530 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa, eventualmente rinunciando in modo esplicito al ricorso. Tale dichiarazione provoca la presa d’atto del giudice, il quale può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La dichiarazione di carenza di interesse rende inutile la prosecuzione del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, un appartenente alla Polizia di Stato, ha impugnato dinanzi al TAR Calabria il decreto del 5.1.2023 con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare del richiamo scritto, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, tra cui il difetto di motivazione e la carenza istruttoria. L’amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso. L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza del 7.4.2023.

Con nota depositata il 18.6.2026, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo che il Tribunale dichiarasse l’improcedibilità del giudizio. La controversia è stata quindi trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 19.6.2026.

La Motivazione della Corte

Il TAR Calabria ha preliminarmente richiamato il principio, di cui al Cons. Stato, Sez. II, n. 918 del 2026, secondo cui la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, potendo dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio o rinunciare esplicitamente al ricorso.

La dichiarazione resa dal ricorrente integra una manifestazione di volontà che il giudice non può sindacare nel merito, né integrare con valutazioni d’ufficio sull’interesse ad agire. Ne consegue che l’unico esito possibile è la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nella valutazione circa l’utilità della pronuncia.

L’esito del giudizio e le circostanze della controversia hanno giustificato la compensazione delle spese della fase di merito tra le parti. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Reg. (UE) 2016/679, trattandosi di procedimento relativo a una sanzione disciplinare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *