Cessazione di convenzioni cimiteriali per esaurimento dello scopo (TAR Toscana n. 112 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione dell’efficacia di una convenzione tra Comune e associazione per la costruzione e la cessione di loculi cimiteriali non costituisce esercizio di poteri di autotutela allorché si limiti a constatare l’avvenuto adempimento del titolo e il definitivo trasferimento dello jus sepulchri in capo agli acquirenti dei loculi. Le convenzioni aventi ad oggetto la sola costruzione e cessione dei manufatti si intendono adempiute ed estinte una volta alienati i loculi, con conseguente cessazione degli obblighi accessori di manutenzione ed esercizio del cimitero gravanti sul concessionario. Difetta pertanto di interesse la censura che assuma la necessità delle condizioni richieste per la revoca, restando estranea all’atto impugnato la verifica sull’attuale esistenza in vita dell’associazione.

Il Fatto

Una Compagnia di Misericordia aveva ricevuto dal Comune, con convenzioni del 1933 e del 1965, l’autorizzazione a costruire loculi su terreno cimiteriale, da vendere o cedere in uso perpetuo a terzi. Dopo una lunga corrispondenza avviata nel 2007, il Comune, con provvedimento del 4 aprile 2025, ha dichiarato cessata l’efficacia dei due titoli, assumendo la gestione dei loculi e degli ossari e rappresentando la necessità di una nuova convenzione, ostacolata dalla mancanza di prova sull’esistenza in vita dell’associazione.

Il ricorrente, in proprio e quale presidente della Compagnia, ha impugnato l’atto con cinque motivi, deducendo la perpetuità delle concessioni, l’insussistenza delle condizioni della revoca e l’erroneità delle contestazioni sull’iscrizione al R.U.N.T.S. e sull’inattività gestionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura della concessione di area cimiteriale, avente carattere demaniale e natura traslativa, con costituzione in capo al concessionario di un diritto reale assimilabile alla superficie e liberamente trasmissibile, sebbene sottoposto ai poteri di autotutela dell’amministrazione. Distingue quindi il diritto “sul” sepolcro dal diritto “al” sepolcro, di natura personale, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 6643 del 2018 e Cass. civ., sez. II, n. 15432 del 2025.

Entrambe le convenzioni, rileva il Collegio, si atteggiano a concessioni finalizzate alla costruzione e non anche alla gestione dei manufatti, salvo che nelle more della cessione dei loculi. La sola convenzione del 1965 pone obblighi ulteriori di manutenzione, pulizia e custodia del cimitero, ma solo fino alla completa occupazione dei nuovi loculi. Una volta alienati i loculi, le convenzioni sono state adempiute e lo jus sepulchri definitivamente trasferito in capo agli acquirenti, con speculare estinzione degli obblighi della concessionaria e cessazione del titolo alla gestione cimiteriale.

L’atto impugnato, quindi, si limita a constatare la situazione determinatasi e la mancanza di altri titoli legittimanti. Ne discende il difetto di interesse delle censure sulla perpetuità, tema che non riguarda la Compagnia ma gli odierni titolari dello jus sepulchri, e l’inammissibilità dei motivi fondati sull’ipotizzato esercizio di autotutela.

Quanto agli ulteriori motivi, il Collegio ribadisce che la declaratoria di inefficacia prescinde dalla verifica sull’esistenza in vita dell’associazione; la mancata iscrizione al R.U.N.T.S. ha rilievo meramente probatorio; gli inadempimenti contestati restano estranei alla causa del potere esercitato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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