Il criterio di priorità per potenza non legittima il superamento dei termini della VIA (TAR Sardegna n. 609 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio di priorità nell’esame delle istanze di VIA basato sulla maggiore potenza dell’impianto, di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, non legittima il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento stabiliti dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, espressamente qualificati come perentori. La rilevanza strategica degli impianti di maggiore capacità non determina una sospensione sine die dei procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore, in assenza di un provvedimento organizzativo che declini la portata del criterio. La mancata espressione dei pareri endoprocedimentali nei termini non elide l’obbligo del Ministero di concludere il procedimento con provvedimento espresso, attivandosi, in caso di inadempienza, il potere sostitutivo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 24.07.2023, istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 61,854 MWp nel Comune di Sassari. Dopo la pubblicazione dell’avviso al pubblico e la conclusione della fase di consultazione, il procedimento era rimasto fermo in attesa del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, senza che l’Amministrazione adottasse il provvedimento finale entro i termini di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
A seguito di una diffida rimasta senza esito, la società aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna del Ministero a concludere il procedimento. Le Amministrazioni resistenti si erano costituite eccependo, tra l’altro, che il criterio di priorità introdotto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, che privilegia i progetti di maggiore potenza, giustificherebbe il ritardo nella definizione dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato, in primo luogo, che i termini procedimentali di cui all’art. 25, commi 2-bis e 7, del d.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria e risultano ampiamente superati, senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun provvedimento conclusivo. La perentorietà di tali termini, ha precisato il Collegio, è espressamente sancita dal Legislatore e trova conferma nel favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come evidenziato dal Regolamento (UE) 2022/2577.
Quanto all’eccezione fondata sull’ordine di priorità di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, la Sezione ha dato continuità all’orientamento già consolidato, richiamando le proprie precedenti pronunce e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. n. 1882/2024. Il criterio di priorità per potenza, ha argomentato il Tribunale, non può condurre a una sostanziale interpretatio abrogans delle norme sui termini procedimentali, né a una loro sospensione a tempo indeterminato per i progetti di potenza inferiore, in assenza di una declinazione attuativa del criterio stesso.
Il Collegio ha inoltre escluso che il notevole carico di lavoro gravante sulle Commissioni tecniche possa assumere portata recessiva rispetto alla previsione normativa: le difficoltà operative, ha precisato, impongono all’Amministrazione l’adozione di adeguate misure organizzative interne e non possono ridondare a danno del privato istante. La mancata espressione dei pareri endoprocedimentali non elide, pertanto, l’obbligo di una pronuncia espressa del Ministero.
Il ricorso è stato quindi accolto, con declaratoria dell’illegittimità del silenzio e ordine alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni, al Direttore generale della Transizione ecologica di adottare il provvedimento conclusivo nei successivi 60 giorni e al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile di intervenire, quale titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006, nei successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento.
Nota della Redazione
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