Interdittiva antimafia e influenza del prestanome dopo la fuoriuscita dalla compagine (TAR Piemonte n. 239 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia non richiede la prova dell’avvenuta infiltrazione, ma un giudizio prognostico, fondato sulla regola causale del più probabile che non, in ordine al pericolo che l’impresa sia condizionata dalla criminalità organizzata. Gli indizi vanno valutati in modo unitario e non atomistico, secondo la logica degli indizi gravi, precisi e concordanti. Il decorso del tempo è elemento neutro e non elide la portata indiziante dei fatti, salvo che si tratti di circostanze eccessivamente risalenti e in assenza di convincenti elementi di discontinuità. La formale dismissione della partecipazione societaria da parte del soggetto controindicato non esclude, di per sé, la persistenza dell’influenza sulla gestione, ove altri elementi istruttori ne confermino l’attualità.

Il Fatto

Una società operante nel commercio di rottami metallici, veicoli e ricambi, già attinta da una informazione interdittiva del 2020, presenta istanza di aggiornamento della stessa. La Prefettura, dopo l’audizione del legale rappresentante ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159 del 2011, adotta un nuovo provvedimento interdittivo, ravvisando la persistenza del rischio di contaminazione criminale.

Il quadro istruttorio si fonda sulla perdurante esposizione della società all’influenza di un soggetto legato a consorterie criminali, formalmente fuoriuscito dalla compagine. La società impugna l’atto davanti al TAR, deducendo violazione degli artt. 84, commi 3 e 4, 91, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159 del 2011, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione e istruttoria. In via subordinata censura il mancato ricorso alle misure dell’art. 94 bis.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura dell’accertamento prefettizio. Il pericolo di infiltrazione va stimato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non esige la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento penale, ma richiede indizi gravi, precisi e concordanti. L’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 valorizza gli “eventuali tentativi” di infiltrazione tendenti a condizionare le scelte dell’impresa: la fattispecie è di pericolo e prescinde dalla attualità dell’evento.

Il campo valutativo del potere prefettizio si arresta, precisa il TAR, solo di fronte a un fatto inesistente od oggettivamente non sintomatico (richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 952 del 2024 e n. 758 del 2019). Gli elementi devono essere letti in connessione reciproca, cosicché ciascuno acquisti valenza nel quadro complessivo (Cons. Stato, sez. III, n. 8423 del 2023; n. 2343 del 2018).

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene che il quadro indiziario superi il vaglio di legittimità per numerosità, attendibilità, attualità e convergenza. La perdurante influenza gestionale è desunta da plurimi elementi: la presenza in sede del figlio del soggetto controindicato quale lavoratore dipendente; il rinvenimento di veicoli a lui intestati presso la società; le testimonianze sulla frequentazione dei locali; i rapporti commerciali con l’impresa individuale del prevenuto, operativa nel medesimo settore e costituita dopo l’interdittiva del 2020.

Il TAR respinge le contestazioni atomistiche come inidonee a scalfire l’attendibilità degli accertamenti. Quanto al tempo, ribadisce che esso è elemento neutro, salvo fatti eccessivamente risalenti e in assenza di convincimenti elementi di discontinuità (Cons. Stato, sez. III, n. 999 del 2024). Sull’art. 94 bis, la natura e la gravità del quadro escludono in radice il requisito dell’agevolazione occasionale, non occorrendo alcun specifico onere motivazionale sull’omessa attivazione del rimedio, discrezionale e ufficioso.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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