Liquidazione compenso gratuito patrocinio dimezzato con tariffe parametri (TAR Marche n. 993 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso spettante al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio nel processo amministrativo è liquidato dall’autorità giudiziaria nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002. Ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, i compensi spettanti ai difensori nel processo amministrativo sono dimezzati. La liquidazione deve essere congrua rispetto al grado di complessità della controversia e all’attività difensiva effettivamente svolta, ivi incluso il caso di definizione della lite all’esito della fase cautelare senza ulteriore attività difensiva.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato dinanzi al TAR Marche il provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, Sportello Unico Immigrazione, chiedendone l’annullamento.
La controversia si è definita all’esito della fase cautelare. A seguito della sentenza che ha concluso il giudizio, il difensore della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio con decreto della competente Commissione presso il TAR, ha avanzato istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese.
La Motivazione del Collegio
Il Tribunale ha richiamato l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, il quale rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale. Ha altresì richiamato l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dispone il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori.
Il Collegio ha ritenuto congrua la determinazione del compenso professionale in complessivi € 600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Tale importo è stato determinato in applicazione dei vigenti parametri di liquidazione, tenuto conto del grado di complessità della controversia e del fatto che la stessa si fosse sostanzialmente definita all’esito della fase cautelare, senza ulteriore attività difensiva.
Il decreto ordina il pagamento della somma liquidata a carico dell’Erario. La Segreteria del Tribunale è incaricata di darne comunicazione alle parti e al difensore del ricorrente e di inviarne copia al competente ufficio finanziario per la verifica della permanenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio, ai sensi dell’art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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