Canone demaniale nautica da diporto (TAR Sardegna n. 1121 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 100, comma 3, d.l. n. 104/2020, conv. in legge n. 126/2020, impone di rideterminare con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2007 i canoni delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, applicando il criterio tabellare di cui all’art. 03, comma 1, lett. b), punto 1.3), d.l. n. 400/1993 in luogo dei valori OMI per le pertinenze demaniali. La norma rinvia espressamente alla modifica disposta dal comma 2 del medesimo art. 100 e non distingue tra concessioni stipulate prima o dopo l’entrata in vigore della legge n. 296/2006. Essa trova applicazione per le sole pertinenze demaniali, cioè le opere già in proprietà dello Stato, poiché per le strutture realizzate dal concessionario in regime di superficie i valori OMI già non erano applicabili secondo la Corte cost. n. 219 del 2017. La sostituzione del criterio OMI con quello tabellare opera a prescindere dalla circostanza che il concessionario abbia o meno realizzato le opere.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare dal 2013, all’esito di procedura ad evidenza pubblica, di una concessione demaniale marittima per ormeggio di unità da diporto, comprendente specchi acquei, pontile galleggiante, area scoperta e locali. Il canone era stato determinato applicando i valori OMI ai sensi della legge n. 296/2006, poi maggiorati del 100% secondo l’offerta di gara.

Con istanza del 10.11.2020 la concessionaria ha chiesto la proroga al 2033 e l’applicazione dei nuovi criteri di calcolo introdotti dall’art. 100, comma 2, d.l. n. 104/2020. L’Autorità di Sistema Portuale ha respinto entrambe le domande con provvedimento del 30.06.2022 e ha poi emesso l’ordine di introito del canone 2022 calcolato sui vecchi parametri. La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Sardegna.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica dapprima il provvedimento come atto ad oggetto plurimo, che ha rigettato anche istanze relative ai commi 7 e 10 dell’art. 100. Poiché tali capi non sono stati impugnati, essi esulano dal thema decidendum e si sono consolidati. Resta unicamente la questione dell’applicabilità retroattiva del comma 2 dell’art. 100.

Il TAR ricostruisce il quadro normativo: la legge n. 296/2006 aveva introdotto per le pertinenze destinate ad attività commerciali un corrispettivo parametrato ai valori OMI, mentre i canoni tabellari restavano per aree scoperte, opere amovibili, specchi acquei e manufatti di proprietà del concessionario. La Corte cost. n. 219 del 2017 aveva chiarito che i criteri di mercato si applicano solo alle opere già appartenenti allo Stato, poiché nelle concessioni con infrastrutture realizzate dal concessionario il canone riguarda il solo suolo.

Con l’art. 100, comma 2, d.l. n. 104/2020 il legislatore ha novellato l’art. 03, comma 1, lett. b), punto 2.1), d.l. n. 400/1993, abbandonando i valori OMI in favore del criterio tabellare per le opere di difficile rimozione. Il comma 3 ha esteso tale misura alle concessioni per la nautica da diporto con efficacia retroattiva dal 2007, prevedendo la compensazione delle somme versate in eccedenza in rate annuali costanti. La relazione tecnica al decreto conferma l’intento, stimando la perdita erariale senza distinguere tra concessioni anteriori e successive al 2007.

Il Tribunale respinge le tre difese dell’Autorità. Non regge il rilievo che la norma tutelerebbe solo i concessionari colpiti dall’aumento OMI: è il criterio stesso a essere stato superato, e il riferimento al 2007 dipende solo dal momento da cui i valori OMI erano stati applicati. Cade anche l’argomento secondo cui la norma riguarderebbe le sole opere realizzate dal concessionario, giacché essa disciplina proprio le pertinenze già di proprietà pubblica. Quanto alla pretesa inapplicabilità alla nautica da diporto, il comma 3 richiama espressamente il comma 2, sicché la distinzione tra tipologie concessorie è irrilevante ai fini del canone pertinenziale.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato nella sola parte relativa al punto 2, con ordine all’amministrazione di rideterminare i canoni applicando i criteri tabellari e mantenendo la maggiorazione del 100% offerta in gara. Le somme in eccedenza saranno compensate o ripetute. Spese compensate per la complessità interpretativa della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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