Il payback dispositivi medici non ha natura tributaria e la controversia sulle somme regionali appartiene al giudice ordinario (TAR Lazio n. 14427 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prestazione economica prevista dal meccanismo del c.d. payback dei dispositivi medici, pur costituendo una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., non possiede natura tributaria, difettando dei caratteri propri del tributo con riguardo al regime di accertamento e riscossione e alla devoluzione delle controversie al giudice tributario. Il provvedimento regionale che individua le aziende fornitrici soggette al ripiano e ne quantifica la quota ha natura meramente attuativo-esecutiva, priva di margini di discrezionalità, sicché la situazione giuridica del contribuente si configura come diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il meccanismo non viola i principi di affidamento, uguaglianza e proporzionalità, essendo noto alle imprese sin dal 2015 e compatibile con la libertà di iniziativa economica.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici alle aziende del Servizio sanitario nazionale ha impugnato, dinanzi al TAR Lazio, il decreto della Regione Puglia che l’ha inclusa tra le aziende tenute al ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, quantificando in circa 244.000 euro la somma dovuta, nonché gli atti statali presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto e le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali.
La ricorrente ha proposto plurimi motivi di censura, deducendo la violazione del giusto procedimento, la genericità dei criteri di calcolo, l’illegittima modifica retroattiva dell’equilibrio contrattuale, nonché profili di illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema, chiedendone la disapplicazione o la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamati i precedenti conformi della Sezione, ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo del c.d. payback, evidenziando come il tetto di spesa regionale per le annualità 2015-2018 sia stato fissato solo nel 2019 e come il procedimento di ripiano abbia trovato attuazione a seguito dell’introduzione dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, che ha attribuito alle Regioni compiti meramente esecutivi di verifica contabile e di ripartizione delle quote tra le aziende fornitrici.
Quanto alle censure rivolte contro gli atti statali, il Tribunale le ha ritenute infondate, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il contributo come misura ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione degli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. Il meccanismo era noto alle imprese sin dal 2015, sicché non sussiste lesione dell’affidamento, né irragionevolezza nella scelta di porre a carico dei fornitori una quota dello sforamento, ridotta dal fondo istituito dall’art. 8 del d.l. n. 34/2023, come modificato dalla Corte costituzionale n. 139 del 2024.
Il Collegio ha escluso la natura tributaria del prelievo, trattandosi di contributo solidaristico privo dei caratteri del tributo; ha altresì disatteso le censure di violazione del principio di uguaglianza e di proporzionalità, nonché quelle relative alla presunta alterazione dei bilanci, trattandosi di sopravvenienza passiva imputabile all’esercizio in cui il debito diviene certo.
Quanto invece all’impugnativa della determinazione regionale, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività della Regione, nell’adottare l’elenco delle aziende soggette al ripiano e nel quantificare gli importi dovuti, è interamente vincolata e priva di discrezionalità, sicché si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
Nota della Redazione
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