Ottemperanza per la Carta del docente e termine dilatorio di 120 giorni per la P.A. (TAR Campania n. 1398 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza instaurato avverso l’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione a un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro è ricevibile se il ricorso è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del titolo all’Amministrazione. L’azione è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, prima del quale il creditore non può procedere esecutivamente. Spetta all’Amministrazione intimata, che non si limiti a una costituzione formale, l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza, il giudice dichiara l’obbligo di conformarsi al giudicato, assegnando un termine e nominando sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto di supplenza, aveva ottenuto dal Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, una sentenza che ne dichiarava il diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione di un buono elettronico dell’importo di 1.000,00 euro per ciascuna annualità, oltre accessori.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato e certificata dalla cancelleria. Constatato il perdurante inadempimento, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si costituiva con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato preliminarmente la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso, rilevando che il deposito era avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, come prescritto dal combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. L’azione era altresì proponibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impedisce al creditore di procedere esecutivamente prima della scadenza del periodo concesso all’Amministrazione per completare le procedure di pagamento.
Nel merito, il giudice ha osservato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva dimostrato l’avvenuta esecuzione delle statuizioni contenute nella decisione passata in giudicato. Richiamando il principio per cui grava sull’intimata l’onere di provare l’adempimento, il Collegio ha accolto la domanda, dichiarando l’obbligo di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega, assegnando il termine di ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione. La soccombenza ha determinato la condanna alle spese, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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