Interdittiva antimafia e rilevanza dei rapporti familiari con soggetti affiliati (TAR Sicilia n. 1176 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prognosi di infiltrazione mafiosa che sorregge l’interdittiva antimafia non risponde ai canoni probatori del processo penale, ma alla logica del più probabile che non. Il provvedimento prefettizio è sorretto da elementi sintomatici gravi, precisi e concordanti, desunti da provvedimenti giudiziari, atti di indagine e accertamenti di polizia. I rapporti di parentela o affinità tra i vertici dell’impresa e soggetti affiliati alla criminalità organizzata rilevano se lasciano ritenere, per la loro natura e intensità, una conduzione familiare dell’attività o un’influenza mafiosa mediata dal congiunto. L’ampia discrezionalità della valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesti vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale e legale rappresentante di due società, impugnava le note con cui l’Ufficio Territoriale del Governo aveva disposto l’interdizione antimafia ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del d. lgs. n. 159/2011, ravvisando possibili tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività delle imprese.

Con sette motivi, il ricorrente lamentava vizi procedimentali e carenze istruttorie e motivazionali: omessa comunicazione degli atti presupposti, mancata valutazione di aspetti personali e soggettivi, omesso rilievo degli esiti processuali favorevoli, mancata indicazione del responsabile del procedimento e dei verbali del gruppo informativo antimafia, insufficienza degli elementi indiziari. L’Amministrazione resisteva, deducendo l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa sui presupposti dell’interdittiva antimafia. La prognosi di permeabilità dell’impresa alla criminalità organizzata non risponde ai canoni probatori del processo penale, per la diversa finalità preventiva rispetto a quella sanzionatoria: non serve la prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma elementi sintomatici che rendano più probabile che non il condizionamento mafioso, secondo Consiglio di Stato sez. III n. 3531 del 2024.

La motivazione prefettizia può quindi limitarsi a indicare gli elementi di fatto posti a base della valutazione discrezionale ed esplicare le ragioni del rischio dedotto da indizi gravi e precisi. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto ai manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, secondo Consiglio di Stato sez. III n. 2062 del 2024.

Nel merito, gli elementi addotti dall’Amministrazione rendono attendibile il pericolo infiltrativo. Rileva anzitutto la condanna per favoreggiamento personale ai sensi dell’art. 378 cod. pen., confermata in appello: il ricorrente, lungi dall’essere vittima di estorsione, conferma di conoscere il sistema criminale mafioso e di aver interloquito con esponenti verticistici del sodalizio in posizione quasi paritaria. Il Collegio ritiene che gli esiti processuali favorevoli non impediscano la valutazione, poiché gli elementi a base delle informative possono anche essere già stati oggetto di giudizio penale con esito assolutorio.

Quanto ai rapporti di affinità e convivenza con soggetti contigui ad ambienti mafiosi, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui tali legami rilevano se la loro natura e intensità lasciano ritenere una conduzione familiare dell’impresa o un’influenza mediata dal congiunto; nei contesti a forte insediamento mafioso, la struttura clanica della famiglia può generare legami di cointeressenza, solidarietà o copertura (Consiglio di Stato sez. III n. 4856 del 2023, Adunanza Plenaria n. 3 del 2018). Nella specie, il rapporto di convivenza e contiguità abitativa con familiari di un soggetto di spessore criminale ha ragionevolmente indotto a ritenere la possibile contiguità dell’imprenditore con ambienti criminosi.

Le censure procedimentali sono rigettate: l’Amministrazione ha dimostrato di aver eseguito le comunicazioni ex art. 92, comma 2-bis, d. lgs. n. 159/2011; la mancata indicazione del responsabile del procedimento costituisce, in assenza di prova di concreto pregiudizio, semplice irregolarità non invalidante, per l’applicazione della norma suppletiva dell’art. 5, comma 2, legge n. 241/1990; l’omessa allegazione dei verbali del gruppo informativo antimafia non incide sulla legittimità, essendo sufficiente l’indicazione degli estremi e la messa a disposizione su richiesta. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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