Distrazione delle spese omessa: correzione dell’errore materiale da parte della Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 5280 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese processuali, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod. proc. civ. Il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se, nel corso del giudizio di merito, aveva formulato specifica richiesta di distrazione, come nel caso in cui abbia reso la dichiarazione di antistatarietà nelle conclusioni e nelle successive memorie. L’omessa statuizione su tale istanza configura un errore materiale, emendabile attraverso il rimedio correttivo, che consente di integrare il dispositivo della decisione con la pronuncia omessa.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto istanza di correzione nei confronti dell’ordinanza pronunciata dalla medesima Corte di Cassazione, che aveva rigettato il ricorso principale e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente. Il difensore della controricorrente, tuttavia, aveva reso nel controricorso la dichiarazione di volersi avvalere della distrazione delle spese, concludendo per la vittoria di spese e compensi “da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Analoga dichiarazione era stata resa anche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
Nonostante tali richieste, l’ordinanza corretta aveva omesso di pronunciarsi sull’istanza di distrazione, limitandosi a condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente. La ricorrente ha pertanto chiesto la correzione dell’errore materiale per l’omessa indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’accesso al rimedio della correzione degli errori materiali. Ha richiamato il principio secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, come affermato dalle Sezioni Unite n. 31033 del 2019. Tale orientamento si fonda sulla natura dell’omissione, che non attiene alla fondatezza della domanda ma alla completezza formale del provvedimento.
La Corte ha quindi accertato la legittimazione del difensore a proporre il ricorso per correzione, condizionata alla circostanza che questi abbia formulato specifica richiesta di distrazione nel corso del giudizio. Nel caso di specie, il difensore aveva reso la dichiarazione di antistatarietà sia nel controricorso sia nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., risultando così integrata la condizione richiesta.
L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione è stata qualificata come errore materiale, in quanto frutto di una dimenticanza nella redazione del provvedimento e non di una deliberata scelta decisoria. La Corte ha pertanto disposto la correzione dell’ordinanza, integrando il dispositivo nel senso che le spese, già liquidate in complessivi euro 4.200,00 oltre accessori, dovessero intendersi distratte in favore del difensore antistatario della controricorrente.
Ha infine demandato alla cancelleria gli adempimenti previsti dagli artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ., per la comunicazione e l’annotazione dell’ordinanza correttiva in calce al provvedimento originario, con efficacia integrativa d’ufficio del testo pubblicato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 287 c.p.c. – Casi di correzione
- Art. 288 c.p.c. – Procedimento di correzione
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati