Illegittimo il contributo AGCOM imposto ai fornitori di video sharing platform non stabiliti in Italia (TAR Lazio n. 13740 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del paese d’origine, sancito dall’art. 3 della direttiva 2000/31/CE e richiamato dall’art. 28-bis della direttiva (UE) 1808/2018, osta all’imposizione, da parte dello Stato membro di destinazione, di obblighi finanziari – come il contributo annuale di funzionamento dell’Autorità di regolazione – nei confronti dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video stabiliti in un altro Stato membro. La richiesta di un contributo economico, parametrato ai ricavi realizzati nel territorio nazionale, limita la libera circolazione dei servizi offerti da tali soggetti ed è pertanto illegittima quando manchi la previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535. L’eventuale natura tributaria del contributo non sottrae la misura all’ambito di applicazione della direttiva e-commerce, dovendosi avere riguardo alla sostanza dell’obbligo imposto all’operatore stabilito all’estero.

Il Fatto

Una società con sede in Irlanda, fornitore di una piattaforma per la condivisione di video e qualificabile come hosting provider ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2000/31/CE, ha impugnato la delibera AGCOM n. 413/22/CONS e gli atti conseguenti, con cui l’Autorità ha imposto il versamento del contributo annuale dovuto per l’anno 2023 ai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video. La società, pur operando sul mercato italiano, non dispone di alcuna sede nel territorio nazionale.

L’obbligo contributivo trova fondamento nell’art. 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dall’art. 72, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici – TUSMAV), entro il limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale. La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, chiedendo in via principale la disapplicazione delle norme e, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o la rimessione alla Corte costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dapprima disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Autorità, che ravvisava la giurisdizione del giudice tributario. Il Collegio ha osservato che il petitum sostanziale non attiene alla legittimità di un singolo atto impositivo, bensì all’impugnazione di un atto generale attuativo della norma impositiva, con cui si contesta la stessa sussistenza del potere dell’Autorità di imporre la contribuzione a un soggetto stabilito in altro Stato membro. In tale prospettiva, richiamando un analogo contenzioso, ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel merito, la decisione si fonda sull’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbente rispetto agli altri. Il principio del paese d’origine, codificato dall’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE, sancisce che gli Stati membri non possono, per motivi rientranti nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. Tale principio si applica anche ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video, in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 28-bis, paragrafo 5, della direttiva (UE) 1808/2018.

Il Collegio ha richiamato la recente sentenza TAR Lazio n. 6560 del 13.04.2026, relativa a una fattispecie analoga concernente il contributo imposto ai prestatori di servizi della società dell’informazione, e l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 6660 del 25 luglio 2025 e n. 6911 del 5 agosto 2025) che ha escluso che la natura tributaria del contributo possa sottrarre la misura all’ambito di applicazione della direttiva e-commerce.

La richiesta di un contributo di funzionamento dell’Autorità a un soggetto stabilito in un altro Stato membro, calcolato sui ricavi generati nel territorio nazionale, integra una limitazione alla libera circolazione dei servizi. Tale limitazione non risulta giustificata né notificata alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 sul controllo degli obblighi tecnici. Il Tribunale ha pertanto disposto la disapplicazione dell’art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 208/2021 e dell’art. 1, comma 66-ter, della legge n. 266/2005, nella parte in cui includono tra i soggetti obbligati i fornitori di video sharing platform non stabiliti in Italia, annullando le delibere impugnate nei limiti di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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