Sopravvenuta rinuncia all’interesse e improcedibilità del giudizio amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 1439 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. A fronte di tale dichiarazione, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire ed è tenuto ad adottare una pronuncia conforme, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessioni demaniali marittime nel Comune di Riccione, aveva impugnato le delibere con cui l’ente aveva dettato linee di indirizzo per l’esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, chiedendo, in tesi, l’accertamento della natura pluriennale e di durata indefinita del rapporto concessorio e, in via subordinata, il ristoro delle utilità economiche correlate alla titolarità della concessione. Il giudizio era stato integrato da motivi aggiunti avverso atti successivi, fino alla delibera del dicembre 2024 adottata alla luce delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024, alla disciplina delle concessioni demaniali marittime.
Si erano costituiti per resistere il Comune di Riccione e l’Agenzia del Demanio, mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri non si erano costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Con memoria depositata prima dell’udienza di discussione, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Il TAR Emilia-Romagna, richiamato il consolidato orientamento per cui sino alla trattenuta in decisione la parte conserva la piena disponibilità dell’azione, ha preso atto della dichiarazione e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La pronuncia non entra nel merito delle complesse questioni relative al regime delle concessioni demaniali marittime alla luce del diritto europeo e della normativa nazionale di settore, risolvendosi in una decisione di rito conseguente alla manifestazione di volontà della parte ricorrente.
Il Collegio ha quindi applicato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse, rilevando che al giudice non è consentito sostituire la propria valutazione a quella della parte. Ha infine disposto la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite, tenuto conto dell’adesione manifestata dal Comune resistente e della definizione in rito della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.