Silenzio assenso orizzontale e termini del parere paesaggistico nei procedimenti SUAPE (Cons. Stato n. 6130 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti S.u.a.p.e. che includono l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, i termini del procedimento paesaggistico previsti dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 operano anche all’interno del modulo procedimentale di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Il termine per l’espressione del parere della Soprintendenza è aumentato di quanto necessario ad assicurare i tempi istruttori, secondo l’art. 37, comma 14, della legge regionale n. 24 del 2016. Ne consegue che, prima della scadenza così determinata, non può ritenersi formato il silenzio assenso e la conferenza di servizi, non ancora conclusa, deve essere riconvocata per la decisione finale. Il parere tardivo resta tamquam non esset, salva la possibilità di autotutela.
Il Fatto
Un privato presentava, tramite lo sportello SUAPE, una domanda unica per l’inserimento di una pertinenza nella propria abitazione, consistente nell’ampliamento di un portico e nella realizzazione di una piscina. L’immobile ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, a distanza inferiore a trecento metri dalla battigia.
Dopo i pareri del Comune e del Servizio tutela del paesaggio regionale, e dopo la rinuncia alla piscina, la Soprintendenza rendeva parere negativo. La conferenza di servizi si concludeva negativamente e il SUAPE adottava il provvedimento di non autorizzazione. Il TAR Sardegna respingeva il ricorso; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
L’appellante sosteneva che, essendo mancata la partecipazione delle amministrazioni convocate alla conferenza sincrona, l’assenso si fosse comunque formato ai sensi dell’art. 37, comma 10, della legge regionale n. 24 del 2016. Il Collegio respinge la censura su un piano logicamente preliminare.
Va innanzitutto ricordato che il silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza, con la conseguenza che il parere tardivo è tamquam non esset. Il definitivo superamento dell’indirizzo contrario è sancito dall’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990, che rende irrilevanti, e non soltanto non vincolanti, le determinazioni tardive.
Occorre però verificare se il termine sia stato effettivamente superato. La Sezione osserva che la fattispecie rientra nell’art. 37, comma 14, della legge regionale n. 24 del 2016: per i procedimenti che includono l’autorizzazione paesaggistica i termini dei commi 4, lett. b), e 9 sono aumentati di quanto necessario ad assicurare i tempi istruttori dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.
La disciplina particolare e derogatoria si applica quale che sia la modalità di svolgimento della conferenza, sincrona o asincrona. Applicando tali coordinate, il termine per il parere paesaggistico sarebbe scaduto il 21 giugno 2024, mentre il parere è stato reso il 20 maggio 2024: nessuna determinazione finale poteva dunque essere adottata il 16 maggio 2024.
Nel merito, la natura pertinenziale dell’opera non giova all’appellante. L’inedificabilità assoluta dell’area costiera trova applicazione in via autonoma per effetto dell’art. 15, comma 1, delle n.t.a. del P.P.R., che richiama gli ambiti di paesaggio costieri dell’art. 14, tra cui il Golfo orientale di Cagliari. Il portico, struttura in muratura con superficie utile di copertura, integra una nuova edificazione che altera sagoma e stato dei luoghi. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.