Esecuzione del giudicato e commissario ad acta con penalità di mora esclusa (TAR Sicilia n. 676 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Formatosi il giudicato sulla sentenza che condanna un ente pubblico non economico al pagamento di somme, decorre inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza e sorge l’obbligo dell’ente di adottare ogni atto necessario alla corresponsione. Il giudice amministrativo, in sede di esecuzione del giudicato, ordina all’ente di provvedere entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. La penalità di mora può essere esclusa quando, in ragione del tempo trascorso, della natura del credito e dell’entità delle somme, risulti manifestamente iniqua. Il commissario provvede all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, senza che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa integrino legittimo impedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato un ente di pubblica assistenza e beneficenza al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.689,30 oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La sentenza era stata notificata presso la sede dell’ente e, come attestato dal funzionario giudiziario, era passata in giudicato.

L’ente intimato non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla notificazione della sentenza presso la sede dell’ente era decorso il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, senza che fosse seguita l’ottemperanza.

Ne consegue l’accertamento dell’obbligo dell’ente di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora. Il tempo effettivamente trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, la natura del credito e l’entità delle somme pretese rendono la misura manifestamente iniqua.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Caltagirone, con facoltà di delega a un funzionario fornito della necessaria professionalità. L’organo straordinario si insedia su richiesta formale della parte, corredata da dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvede entro 90 giorni dalla ricezione.

IlTribunale ha precisato i compiti del commissario: allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Al termine dell’incarico il commissario trasmette al Tribunale una dettagliata relazione. Il compenso è liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico, decorrenti da tale conclusione e non dal successivo deposito della relazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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