Dissenso MIC alla Presidenza del Consiglio esclude silenzio assenso MASE (TAR Sardegna n. 147 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il silenzio-inadempimento del MASE sul procedimento di VIA quando, a fronte del dissenso espresso dal MIC, l’Amministrazione abbia rimesso la composizione del conflitto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988. Il parere del MIC conserva efficacia vincolante ove l’area non sia qualificabile come idonea ex lege all’installazione di impianti a energia rinnovabile secondo l’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021. Il MASE non può autonomamente sovvertire la valutazione paesaggistica rimessa all’autorità tutoria. La pendenza del procedimento compositivo dinanzi alla Presidenza del Consiglio esclude l’attualità dell’interesse all’impugnazione dei pareri del MIC.
Il Fatto
La società ricorrente presenta il 14 febbraio 2023 istanza di VIA al MASE e al MIC per un impianto agro-fotovoltaico di 120 MW da realizzarsi in Sardegna. Il MASE dichiara la procedibilità dell’istanza e la Commissione PNRR adotta lo schema di provvedimento favorevole. Il MIC rende tuttavia parere negativo l’8 giugno 2023, confermato il 13 settembre 2023 all’esito delle osservazioni della società.
Rimasti inevasi i solleciti, la ricorrente agisce per l’accertamento del silenzio del MASE, per la condanna all’adozione del provvedimento di VIA, per la conclusione del procedimento compositivo da parte della Presidenza del Consiglio e per l’annullamento dei pareri del MIC.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso infondato. La ricostruzione dell’iter dimostra che l’Amministrazione non è rimasta inerte: ha richiesto integrazioni, ha acquisito i pareri del MIC, ha valutato le osservazioni e, a fronte del dissenso, ha attivato la rimessione alla Presidenza del Consiglio già il 24 agosto 2023 e poi l’11 ottobre 2023.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione dell’area. Poiché non risulta che il sito sia idoneo ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, non opera la regola che rende il parere del MIC non vincolante. Il MASE, pertanto, non poteva disattendere la valutazione dell’autorità tutoria, ma doveva rimettere il conflitto all’organo politico. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente e la giurisprudenza amministrativa che esclude l’inquadramento autonomo da parte del MASE.
Quanto alla posizione della Presidenza del Consiglio, il Tribunale esclude qualsiasi inerzia: il ricorso è stato notificato appena quaranta giorni dopo l’avvio del procedimento compositivo, che involge valutazioni di alta amministrazione particolarmente complesse. Né può trascurarsi che il termine complessivo di conclusione della VIA è pari a 130 più 30 giorni ex art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006.
Le domande rivolte al MIC sono parimenti infondate: il Ministero ha già concluso il proprio iter con due pareri negativi. La richiesta di conversione del rito e di annullamento dei pareri difetta di interesse attuale, poiché solo all’esito del procedimento compositivo, ove prevalgano le ragioni del MIC, la ricorrente potrà proporre impugnazione. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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