Sopravvenuta carenza di interesse e sanatoria del rendiconto per approvazione dell’esercizio successivo (TAR Sardegna n. 137 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia contabile, l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio successivo, non tempestivamente impugnata, sana le eventuali irregolarità del rendiconto precedente e ne consolida definitivamente le risultanze. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione del rendiconto superato, anche quando le censure investano profili meramente formalistico-procedimentali e non la portata sostanziale delle poste contabili. Tra i due rendiconti non sussiste un rapporto di presupposizione idoneo a determinare un’invalidità ad effetto caducante del secondo per annullamento del primo. Alla declaratoria di improcedibilità non sopravvive un interesse risarcitorio quando la lesione dedotta non superi la soglia di gravità richiesta dall’art. 2059 cod. civ.
Il Fatto
Il ricorrente, medico iscritto all’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cagliari, impugnava davanti al TAR Sardegna il procedimento e la delibera assembleare del 26 aprile 2022 di approvazione del rendiconto consuntivo 2021. Deducva vizi di pubblicità e trasparenza, irregolare convocazione e verifica dei partecipanti, votazione per alzata di mano, mancata discussione e conteggio dei voti, deleghe in bianco, conflitto di interessi di un consigliere e compressione del diritto di voto dei componenti privi di green pass rafforzato.
Con primi motivi aggiunti veniva impugnato il verbale assembleare; con ulteriori motivi aggiunti, per invalidità derivata, il bilancio previsionale 2023. L’Ordine eccepiva il difetto di giurisdizione e, nel merito, l’infondatezza. Con sentenza non definitiva n. 791 del 20 ottobre 2023 il TAR affermava la propria giurisdizione e invitava il ricorrente a chiarire i profili di falsità dedotti ai fini della querela di falso. Nelle more l’Ordine approvava il rendiconto 2022, eccependo la sopravvenuta improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’approvazione del rendiconto 2022, non tempestivamente contestata, è divenuta inoppugnabile e ha consolidato le risultanze contabili. Prevale l’esigenza di tutelare la stabilità del bilancio, documento unitario: i principi di unitarietà, certezza e continuità delle scritture contabili impongono di ritenere che l’approvazione degli atti successivi operi una sorta di sanatoria dei rendiconti precedenti, quand’anche viziati.
Il fondamento è pratico: sarebbe inutile accertare un vizio di un rendiconto ormai inattuale, essendosi consolidato il collegamento finanziario tra gli esercizi. I dati del 2021 sono stati acquisiti al 2022 e su di essi si è svolta la gestione, i cui esiti non sono stati contestati. A maggior ragione la conclusione si impone quando le censure non attengono alle poste contabili, ma a profili formalistico-procedimentali dello svolgimento dei lavori assembleari, rispetto ai quali non emergono interessi sostanziali alla caducazione.
Il TAR esclude poi il rapporto di presupposizione prospettato dal ricorrente. Benché il primo rendiconto sia presupposto contabile del secondo, difetta quel nesso “intimo” che la giurisprudenza amministrativa individua nella mancanza di nuove ed autonome valutazioni nell’atto consequenziale. Ogni rendiconto riflette, infatti, anche tutta l’attività del nuovo esercizio. Il rendiconto 2021 è dunque presupposto insuscettibile di determinare la caducazione automatica del successivo.
Quanto all’interesse all’accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a. in vista di un risarcimento “simbolico”, il Collegio richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite: nessun automatismo tra lesione di un valore non patrimoniale e risarcibilità. Il filtro ulteriore è dato dalla gravità della lesione e dalla serietà delle conseguenze. Nel caso concreto la lesione, per ammissione dello stesso ricorrente, non supera la soglia della normale tollerabilità. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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