ASN irrilevante nella selezione di ricercatore tenure track (TAR Sicilia n. 520 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per ricercatore a tempo determinato tenure track, l’abilitazione scientifica nazionale non costituisce titolo valutabile ove il bando e i criteri fissati dalla Commissione giudicatrice non le ricolleghino alcuna attribuzione di punteggio. Il principio di continenza non è invocabile quando i termini del confronto non sono omogenei, poiché l’ASN è titolo abilitativo conseguito in esito a procedura non comparativa, mentre il dottorato di ricerca è titolo di studio. La mancata valorizzazione dell’ASN non integra eccesso di potere, neppure sotto il profilo della valutazione complessiva del curriculum, poiché la fissazione dei criteri deve precedere l’esame dei candidati. Le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabili solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato a una procedura selettiva indetta dall’Università per la copertura di un posto di ricercatore tenure track, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/E1 e il settore scientifico-disciplinare AGR/14 — Pedologia. All’esito delle valutazioni gli sono stati attribuiti 71 punti, mentre alla controinteressata, dichiarata vincitrice, 73,2 punti.
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti, i verbali della Commissione e la relazione finale, deducendo due censure: la mancata valutazione della propria abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia e l’errata applicazione dei criteri di valutazione del dottorato e delle pubblicazioni, con disparità rispetto al trattamento riservato alla controinteressata. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale chiedendo la riduzione del punteggio attribuito alle pubblicazioni del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 del bando, che richiede il possesso del dottorato di ricerca o equivalente, e dall’art. 9, che indica il dottorato quale primo titolo valutabile, da apprezzare con riferimento allo specifico settore concorsuale. Nel verbale n. 1 la Commissione ha predeterminato i punteggi per il dottorato, graduandoli in relazione all’attinenza al settore.
Su questa base il Tribunale esclude che l’ASN potesse essere valutata. La lex specialis, non impugnata, non annovera l’abilitazione tra i titoli oggetto di valutazione, né analogo riferimento compare nel regolamento di Ateneo. La Commissione ha quindi esercitato il proprio sindacato tecnico sui criteri che essa stessa aveva fissato in via preventiva.
Il riferimento al principio di continenza non coglie nel segno: tale principio opera solo quando i termini del confronto sono omogenei. L’ASN è titolo abilitativo conseguito al termine di una procedura non comparativa; il dottorato è titolo di studio conseguito al termine di un percorso accademico. La dedotta equivalenza vale solo per i titoli accademici conseguiti all’estero. La procedura in esame è rivolta a chi si accosta per la prima volta alla carriera accademica e richiede unicamente il dottorato, mentre l’abilitazione costituisce requisito di accesso alle successive figure di professore di prima e seconda fascia, come conferma il meccanismo di carriera introdotto dal d.l. n. 36/2022, convertito nella legge n. 79/2022.
Il Collegio aggiunge che, in mancanza di norme che ricolleghino all’ASN un’attribuzione di punteggi, questa resta irrilevante; attribuirle un punteggio ulteriore non predeterminato nel quantum urterebbe contro la necessaria prevenzione dei criteri e genererebbe disparità di trattamento. Né l’abilitazione può assumere rilievo nella valutazione complessiva del curriculum, in contrasto con l’autonomia della Commissione, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2000 del 2025).
Il secondo motivo è parimenti infondato. Le valutazioni della Commissione sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e il sindacato di legittimità è ammesso solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta (Cons. Stato, Sez. VII, n. 2505 del 2025; TAR Sicilia, Sez. I, n. 504 del 2025). Il giudizio si è basato sull’analisi del tema di ricerca, dell’approccio metodologico e di indagine, senza errori di fatto né irragionevolezze. La Commissione ha applicato i criteri del bando e del verbale n. 1 a tutte le dodici pubblicazioni, considerando consistenza, citazioni, impact factor, quartile e indice di Hirsch. Il ricorso introduttivo è respinto; il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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