Ottemperanza e pagamento parziale: residua la materia sugli accessori (TAR Liguria n. 812 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il pagamento della sola sorte capitale, ancorché intervenuto prima della notificazione del ricorso, non è idoneo a determinare l’integrale cessazione della materia del contendere allorché l’amministrazione non abbia corrisposto anche la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali espressamente riconosciuta dal giudicato. L’onere probatorio dell’avvenuto adempimento grava sull’amministrazione, la quale non può limitarsi a mere allegazioni interne, ma deve fornire prova documentale dell’entità e della data del pagamento. Accertata la parziale ottemperanza, il giudice ordina l’esecuzione residua nel termine di sessanta giorni, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e, su istanza di parte, fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati, per un totale di euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal saldo.
L’amministrazione si costituiva eccependo di aver già provveduto al pagamento della sorte capitale mediante accredito, allegando tuttavia solo un prospetto interno, e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese. La ricorrente contestava la tempestività e l’integralità del pagamento, deducendo il mancato versamento degli accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’avvenuto pagamento della sorte capitale, non essendo stato specificamente contestato, doveva ritenersi provato ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
Tuttavia, il giudice ha accolto la doglianza sulla parzialità dell’adempimento. L’amministrazione non aveva offerto prova documentale idonea circa la data dell’accredito, né aveva corrisposto gli accessori pure riconosciuti dal titolo esecutivo. Il Collegio ha quindi ordinato l’integrale ottemperanza limitatamente alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con obbligo di provvedere in via sostitutiva nel successivo termine di trenta giorni. Il Tribunale ha altresì fissato, su istanza di parte, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori antistatari, sul presupposto della natura seriale della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.