Silenzio del MASE sulla VIA statale di un parco agrivoltaico è illegittimo (TAR Sicilia n. 721 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di VIA statale, l’art. 25 del d.Lgs. n. 152/2006 pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o di omessa espressione del parere dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. I termini ivi previsti sono perentori e inderogabili, e la loro violazione integra silenzio inadempimento. I criteri di priorità organizzativa dell’art. 8 del d.Lgs. n. 152/2006 non derogano a tali termini, ma impongono solo una precedenza nella trattazione dei progetti indicati dal legislatore.
Il Fatto
Una società ha presentato istanza di VIA statale per la realizzazione di un parco agrivoltaico di potenza rilevante nei Comuni di Monreale e Piana degli Albanesi, progetto ricompreso tra quelli del PNIEC e riconducibile all’allegato I-bis, parte seconda, del d.lgs. n. 152/2006. Nel 2023 l’amministrazione centrale ha dichiarato procedibile l’istanza e la società ha chiesto l’emissione dell’Autorizzazione Unica; è seguita la comunicazione di avvio del procedimento unico e, in due tempi, la valutazione favorevole dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali.
Nonostante il decorso di oltre tre anni, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha predisposto lo schema di provvedimento e il MASE non ha adottato il giudizio di VIA. La società ha quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza. Le amministrazioni intimate si sono costituite con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la scansione temporale del procedimento di VIA. Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve predisporre lo schema di provvedimento entro trenta giorni dalla chiusura della consultazione pubblica, e in ogni caso va rispettato il termine di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all’art. 23. Il Ministero della Cultura deve rendere il parere vincolante entro venti giorni dalla trasmissione dello schema, mentre il MASE adotta il giudizio entro trenta giorni dalla conclusione della fase istruttoria.
La Corte sottolinea il ruolo del potere sostitutivo: in caso di inerzia delle autorità consultate, il MASE deve intervenire entro un ulteriore termine di trenta giorni, adottando il provvedimento o assumendo le iniziative necessarie per superare l’inerzia, ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater. Tali termini sono definiti in modo tassativo dal legislatore e mirano a garantire la tempestiva conclusione del procedimento.
Nel caso concreto nessuno dei termini è stato rispettato. La Commissione non ha predisposto lo schema entro il termine decorrente dalla chiusura della consultazione; il MASE non ha assunto l’atto finale nei trenta giorni successivi; il titolare del potere sostitutivo non è intervenuto entro i trenta giorni ulteriori.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa conforme, che ha più volte affermato come l’obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie degli altri soggetti coinvolti. Viene valorizzato in particolare il carattere perentorio dei termini, in coerenza con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea e con il Regolamento (UE) 2022/2577.
Quanto all’art. 8 del d.lgs. n. 152/2006, il Collegio ne esclude ogni effetto derogatorio: la disposizione introduce solo criteri di priorità organizzativa, senza incidere sui termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti di VIA relativi agli altri progetti, che restano pienamente applicabili.
Il ricorso è dunque accolto. Il MASE deve riattivare il procedimento entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e concluderlo entro i successivi novanta giorni, previa acquisizione dei pareri o mediante esercizio dei poteri sostitutivi. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del MASE e sono compensate verso le altre amministrazioni.
Nota della Redazione
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