Presa in carico delle opere di lottizzazione e domande risarcitorie in ottemperanza (TAR Sardegna n. 1075 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessione delle opere di urbanizzazione e degli standard di lottizzazione alla mano pubblica, intervenuta medio tempore, determina la cessazione della materia del contendere sulle domande di esecuzione del giudicato. L’obbligo del Comune di prendere in carico il depuratore ricomprende il sistema di raccolta e adduzione delle acque di risulta, quale parte tecnicamente e funzionalmente inscindibile dell’impianto, in applicazione del principio di buona fede ex artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ. L’interveniente ad adiuvandum non può proporre domande autonome rispetto a quelle del ricorrente, a norma dell’art. 28, comma 2, cod. proc. amm., con conseguente inammissibilità del relativo petitum risarcitorio. La domanda di risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione esige la prova di tutti gli elementi costitutivi, ivi compresi il nesso causale e la colpa dell’Amministrazione.
Il Fatto
La società lottizzante aveva ottenuto, con sentenza di questa Sezione n. 187/2010 passata in giudicato, la condanna del Comune a prendere in carico le opere di urbanizzazione della Lottizzazione Punta Sardegna, distinguendo tra opere conformi, opere formalmente difformi e opere mancanti o sostanzialmente difformi. Il giudicato era rimasto ineseguito per anni.
Con ricorso per ottemperanza e successivi motivi aggiunti la società ha chiesto la condanna del Comune all’esecuzione, la nullità dei provvedimenti sopravvenuti e il risarcimento dei danni. Si è costituito il Consorzio dei proprietari, aderendo alla domanda di presa in carico e proponendo autonoma pretesa risarcitoria per oneri di gestione e manutenzione. Il Comune ha eccepito l’infondatezza e l’inammissibilità delle domande risarcitorie.
La Motivazione della Corte
All’esito dei rogiti notarili intervenuti nell’aprile e nell’ottobre 2025, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere sulle domande di esecuzione, essendo stato ultimato il processo di cessione delle infrastrutture e degli standard alla mano pubblica, con piena soddisfazione delle pretese delle parti private.
Resta la domanda di presa in carico del sistema di adduzione delle acque depurate. Il Comune la riteneva estranea alla convenzione, che non la descriveva analiticamente. Il Tribunale accoglie la pretesa: la realizzazione di un adeguato sistema di adduzione è presupposto indispensabile del funzionamento di qualunque depuratore, sicché esso è parte necessaria e inscindibile dell’impianto. L’omissione progettuale, avallata dal Comune con la sottoscrizione della convenzione, non può pregiudicare la ricorrente. Trova applicazione il principio di buona fede, richiamato anche da Cass. civ. Sez. II n. 656 del 2025, che impone alla società di fornire lo schema tecnico del tracciato e al Comune di acquisire l’impianto.
Quanto alla domanda risarcitoria del Consorzio, il Collegio la dichiara inammissibile. Ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. amm., l’interveniente non può avanzare domande nuove e autonome che era legittimato a proporre con ricorso separato, come confermato da TAR Sardegna n. 786 del 2018 e da Cons. Stato n. 2813 del 2019.
La domanda risarcitoria della ricorrente è infondata. La pretesa è formulata in termini generici e privi di prova; difettano il nesso di causalità e la colpa. Il giudicato non era di facile attuazione, come dimostrano le reiterate ordinanze di chiarimenti, e l’esecuzione ha incontrato ostacoli oggettivi, tra cui l’estensione delle aree, i frazionamenti catastali, la parziale difformità degli impianti e la ritrosia del Consorzio a consegnare la documentazione. L’onere probatorio non è stato assolto, secondo il criterio espresso da Cons. Stato n. 1353 del 2024.
È respinta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. e art. 26 cod. proc. amm.: la responsabilità aggravata presuppone malafede o colpa grave, non ravvisabili in una pretesa dichiarata inammissibile per ragioni solo processuali, come chiarito da Cass. civ. Sez. III n. 19948 del 2023. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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