Libera circolazione dell’opera d’arte e discrezionalità tecnica della Soprintendenza (TAR Lombardia n. 199 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio dell’attestato di libera circolazione di un bene culturale costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della verifica di attendibilità tecnico-scientifica del giudizio espresso dall’Amministrazione. Il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell’organo istituzionalmente competente, salvo che l’interessato dimostri che il giudizio di valore sia scientificamente inaccettabile. Ai fini della dichiarazione di interesse culturale è sufficiente la sussistenza di almeno due dei criteri di valutazione previsti dal DM n. 537/2017, segnatamente la qualità artistica e la rarità dell’opera, non essendo necessario il positivo riscontro di tutti gli indicatori. Il termine di quaranta giorni per la conclusione del procedimento ex art. 68, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 ha natura ordinatoria, con la conseguenza che la sua inosservanza non vizia il provvedimento tardivo.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un dipinto raffigurante una natura morta attribuito a un celebre pittore francese, presentava in data 8 febbraio 2021 la denunzia ex art. 68, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 per ottenere il rilascio dell’attestato di libera circolazione dell’opera. Con atto del 3 maggio 2021 il Ministero adottava il preavviso di diniego, stante lo straordinario interesse culturale del dipinto.
Con provvedimento del 4 agosto 2021 la Soprintendenza denegava l’attestato e avviava il procedimento di dichiarazione di interesse culturale ex art. 68, comma 6, d.lgs. n. 42/2004. Seguiva il decreto del 28 febbraio 2022 di dichiarazione di interesse artistico e storico ex artt. 10, comma 3, lett. a), e 13, comma 1, d.lgs. n. 42/2004. La ricorrente impugnava entrambi gli atti davanti al TAR, proponendo motivi aggiunti avverso il decreto di vincolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso introduttivo e, di conseguenza, i motivi aggiunti. Quanto al primo mezzo, non sussiste alcuna contraddittorietà tra il rilascio di attestati in passato e il diniego del 2021: in precedenza non si era ancora pervenuti all’inequivocabile riconoscimento della paternità dell’opera, mentre successivamente la stessa è stata sottoposta a indagini diagnostiche, riflettografie e perizie calligrafiche, con tre valutazioni tecniche convergenti sulla sua autenticità.
Il secondo mezzo è infondato perché non emergono profili di colpevole inerzia dell’Amministrazione, avuto riguardo alla fitta interlocuzione procedimentale e al contegno ondivago della ricorrente, che modificò l’istanza per poi rinunziarvi dopo due giorni. In ogni caso, la violazione del termine di quaranta giorni contemplato dall’art. 68, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 non assume valenza invalidante: il termine ha natura ordinatoria, non sussistendo né espressa qualificazione di perentorietà né sanzione decadenziale. Il silenzio serbato dall’Amministrazione nei procedimenti sul patrimonio culturale dà luogo a silenzio inadempimento, non a silenzio assenso ex art. 20, comma 4, l. n. 241/1990.
Anche il terzo mezzo è respinto. Le valutazioni di discrezionalità tecnica vanno vagliate con riguardo alla loro attendibilità tecnico-scientifica. Il giudizio ministeriale non è implausibile, essendosi fondato su due criteri tra quelli forgiati dal DM n. 537/2017: la qualità artistica e la rarità. Il Collegio sottolinea che non vi è obbligo di considerare tutti i criteri, essendo sufficiente che quelli utilizzati siano autonomamente idonei a sorreggere la motivazione. L’opera risulta di straordinaria ponderatezza formale-cromatica, di inconsuete dimensioni e scarsamente frequente nelle collezioni pubbliche fruibili, con una rilevante storia collezionistica italiana protrattasi per oltre sessant’anni.
Infine, il quarto mezzo è evanescente. Il diniego, radicato sugli artt. 64-bis, 65 e 68 d.lgs. n. 42/2004, è compatibile con il diritto dell’Unione: l’art. 36 TFUE consente agli Stati membri divieti di esportazione funzionali alla protezione del patrimonio artistico nazionale, e il terzo comma dell’art. 64-bis esclude che i beni culturali siano assimilabili alle merci. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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