Silenzio della P.A. e improcedibilità per sopravvenuto provvedimento espresso (TAR Lazio n. 96 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione, presupposto della condanna ai sensi dell’art. 117 c.p.a. è la persistenza dell’inerzia dell’Amministrazione al momento della pronuncia del giudice. L’adozione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza o alla diffida dell’interessato fa venir meno l’interesse ad agire: il ricorso è inammissibile se l’atto interviene prima della sua proposizione, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se interviene nel corso del giudizio. Resta ferma la configurabilità dell’inerzia colpevole, e dunque dell’interesse ad agire, quando l’Amministrazione non concluda il procedimento nel termine o adotti un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non costituisce provvedimento ultimativo ma rinvio sine die.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale a seguito di nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato dallo sportello unico per l’immigrazione. Successivamente presentava domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del titolo stagionale in permesso per lavoro subordinato, ottenendo il relativo nulla osta alla conversione. L’Amministrazione avviava poi un procedimento di revoca di quel nulla osta, rilevando che il permesso di soggiorno del richiedente era scaduto da tre mesi al momento della domanda.
Il difensore del ricorrente diffidava l’Amministrazione a rispondere alla richiesta di annullamento del preavviso di revoca. Non ricevendo alcun riscontro, il ricorrente proponeva ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Amministrazione depositava un provvedimento dell’Ufficio Territoriale del Governo, e parte ricorrente dichiarava cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il presupposto del rito sul silenzio: ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la condanna dell’Amministrazione richiede che al momento della pronuncia perduri l’inerzia e, con essa, l’interesse ad agire del ricorrente. Da qui la distinzione processuale che il Tribunale assume come criterio decisorio: l’atto esplicito adottato prima del ricorso ne determina inammissibilità per carenza originaria di interesse; l’atto adottato nel corso del giudizio ne determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Tribunale precisa il confine della regola. L’inerzia rilevante non viene meno quando l’Amministrazione non concluda il procedimento nel termine oppure adotti un atto infraprocedimentale o soprassessorio: tale attività non integra un provvedimento ultimativo e si risolve in un rinvio sine die, lasciando intatto l’interesse ad agire. Sul punto il Collegio richiama Consiglio di Stato sez. IV, 27/11/2024, n. 9543.
Applicando il criterio al caso concreto, il Tribunale rileva che l’Amministrazione ha adottato succes sivamente all’instaurazione del giudizio un ulteriore provvedimento, come da deposito in atti. Quel provvedimento — pur susseguente ad altro adottato anteriormente al deposito del ricorso, che avrebbe invece determinato l’inammissibilità del gravame e non la cessazione della materia del contendere invocata dal ricorrente — ha comunque posto fine alla situazione di inerzia lamentata.
Ne discende, per il Collegio, che lo stato degli atti impone di rilevare come l’adozione di un provvedimento espresso, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determini di per sé una sopravvenuta carenza di interesse alla delibazione, peraltro riconosciuta dallo stesso ricorrente. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. L’andamento particolare del processo giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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