Silenzio sull’istanza di permesso stagionale e inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 114 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, quando il gravame sia stato interposto in data ampiamente successiva al consumarsi del termine massimo di durata del soggiorno. L’attestazione rilasciata dall’amministrazione, pur non sostituendo ad ogni effetto di legge il titolo richiesto, costituisce documento utilmente impiegabile nei rapporti con l’amministrazione nel contesto di un eventuale procedimento di rinnovo o conversione del titolo scaduto, poiché in essa si dà atto che il permesso non è stato rilasciato per l’eccessiva durata del procedimento e non per carenza dei requisiti. Ne consegue che il nuovo titolo non potrebbe essere rifiutato soltanto per il mancato possesso materiale del documento scaduto.

Il Fatto

Un cittadino bengalese entrava regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta al lavoro subordinato e, presso la Prefettura di Latina, sottoscriveva in data 23 novembre 2022 il contratto di soggiorno per assunzione a tempo determinato nel settore edile, presentando in pari data la domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.

Con nota del 18 agosto 2023 la Questura comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, legge n. 241/1990. Il fascicolo veniva integrato con nota dell’11 settembre 2023. La Questura rilasciava poi un’attestazione nella quale dava conto che, per problemi tecnici, non era stato possibile stampare e consegnare il permesso «positivamente definito», in quanto scaduto in data 23 agosto 2023. Il ricorrente diffidava l’amministrazione il 6 aprile 2024 e, non ottenendo riscontro, proponeva ricorso per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la questione dell’inammissibilità per difetto di interesse è stata sottoposta alle parti in camera di consiglio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., essendo stato il gravame interposto dopo lo spirare del termine massimo di durata del soggiorno.

La Questura aveva evidenziato che il procedimento si è concluso oltre il termine di nove mesi per i quali il ricorrente era autorizzato a soggiornare, giusto l’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, e che nelle more l’interessato avrebbe potuto chiedere la conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato nei limiti delle quote, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998.

Il Tribunale ritiene il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, il gravame è stato interposto in data ampiamente successiva al consumarsi del termine massimo del soggiorno per motivi di lavoro stagionale, spirato il 23 agosto 2023. Dall’altro, l’attestazione della Questura, pur non sostituendo ad ogni effetto di legge il titolo di soggiorno, è comunque documento utilmente impiegabile nei rapporti con l’amministrazione in un eventuale procedimento di rinnovo o conversione.

La ragione è decisiva: nell’attestazione si dà esplicitamente atto che il permesso non è stato rilasciato per carenza dei requisiti, ma soltanto per l’eccessiva durata del procedimento. Il nuovo titolo, pertanto, non potrebbe essere rifiutato soltanto perché l’interessato non è in possesso materiale del documento scaduto. L’interesse alla definizione del ricorso, prospettato dalla difesa, non è dunque tutelabile nelle forme del giudizio sul silenzio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di giudizio stante la peculiarità e la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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