Silenzio della Prefettura sull’accoglienza del richiedente protezione (TAR Veneto n. 558 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 si applica anche alle domande di accesso al sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, in mancanza di un termine diverso fissato dalla legge o dall’Amministrazione. Di fronte a un’istanza che l’Amministrazione ritenga affetta da vizi formali o inidonea a instaurare il procedimento, questa non può restare inerte, ma deve adottare un provvedimento espresso di irricevibilità o inammissibilità. La mancata osservanza del termine integra il silenzio-inadempimento e giustifica l’ordine di provvedere.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, entra in Italia il 22 agosto 2025 e chiede la protezione internazionale presso la Questura, dichiarandosi indigente. Il 2 ottobre 2025 trasmette alla Prefettura l’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza disciplinato dal d.lgs. n. 142/2015. L’istanza resta priva di riscontro.
Il ricorrente agisce allora ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per far accertare l’illegittimità del silenzio e ottenere la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con eventuale nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero dell’Interno si costituisce e chiede il rigetto, contestando la validità formale dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ove questo consegua obbligatoriamente a un’istanza. L’azione ex art. 117 c.p.a. presuppone proprio il mancato riscontro nel termine di legge.
Quanto al termine applicabile, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza (TAR Veneto, Sez. III, n. 1995 del 2025) e afferma che i trenta giorni dell’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 valgono anche per le domande di accesso alle misure di accoglienza, non risultando previsto un termine diverso. Nel caso concreto quel termine è decorso senza alcun provvedimento.
Non convince la tesi difensiva secondo cui l’istanza sarebbe invalida perché inviata da un indirizzo PEC non intestato al ricorrente e recante una firma difforme da quella del documento d’identità. Il Collegio osserva che la normativa invocata (art. 38 d.P.R. n. 445/2000 e art. 65 d.lgs. n. 82/2005) non esige che l’istanza provenga da un domicilio digitale personale, bastando che la sottoscrizione sia accompagnata dal documento identificativo. La documentazione depositata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria dimostra che l’istanza reca la sottoscrizione del ricorrente ed è corredata del documento, rendendo individuabile la provenienza della volontà.
L’asserita difformità grafica della firma resta una contestazione generica: se diretta a dubitare dell’autenticità, andava fatta valere con querela di falso, non proposta. In ogni caso, anche a ritenere l’atto viziato, l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso di irricevibilità o inammissibilità, non rimanere inerte (Cons. Stato, Sez. V, n. 4666 del 2023).
Il ricorso è pertanto accolto e si ordina di provvedere sull’istanza entro trenta giorni. La nomina del Commissario ad acta è riservata all’eventuale sede dell’ottemperanza. Non si pronuncia sulle spese, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato; il compenso al difensore è liquidato con istanza ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.