Accesso agli atti tributari: l’Agenzia provinciale è competente anche per gli atti del Centro Operativo (TAR Abruzzo n. 290 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso documentale ex art. 22 legge n. 241/1990, è illegittimo il silenzio-diniego formatosi su un’istanza presentata alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate che non dia riscontro alla richiesta, quando l’istante abbia specificamente indicato gli atti di cui chiede copia e sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla loro ostensione. La competenza a rilasciare la documentazione non può essere esclusa in ragione del dettaglio dei riparti interni all’Amministrazione finanziaria, qualora l’organo adito rivesta, a livello provinciale, il ruolo istituzionale di riferimento per gli avvisi di accertamento e gli atti conseguenti. Tale ufficio è pertanto tenuto a consegnare copia dei documenti esistenti, inclusi quelli formati da altri centri operativi dell’Agenzia, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
La contribuente presentava all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pescara un’istanza di accesso agli atti del 20 gennaio 2026, relativa a un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2013, chiedendo copia dell’avviso notificato, di eventuali comunicazioni bonarie, dell’estratto di ruolo, delle cartelle esattoriali e di ogni atto successivo, con le relative relate di notifica. L’interessata deduceva la necessità di verificare la legittimità della pretesa erariale, anche ai fini di un’eventuale contestazione in giudizio. Decorso il termine senza riscontro, la contribuente impugnava il silenzio-diniego, costituendosi l’Amministrazione che eccepiva la propria incompetenza, avendo trasmesso l’istanza al Centro Operativo di Pescara.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come l’istanza dell’interessata contenesse l’indicazione puntuale degli atti richiesti e fosse pertinente alle esigenze di tutela relative all’accertamento per il 2013. La ricorrente è stata riconosciuta titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla visione della documentazione, ai sensi dell’art. 22 legge n. 241/1990. Il Collegio ha chiarito che i riparti di competenza interni all’Amministrazione finanziaria non possono pregiudicare l’esercizio del diritto di accesso, atteso che la Direzione Provinciale di Pescara riveste comunque, a livello territoriale, il ruolo di organo di riferimento in materia di avvisi di accertamento e atti consequenziali, a prescindere dal tipo di procedura adottata.
La sentenza ha precisato che l’obbligo di ostensione grava sull’ufficio adito, il quale deve rilasciare copia di tutti i documenti esistenti, inclusi quelli formatisi presso il Centro Operativo di Pescara, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione. La compensazione delle spese è stata disposta in ragione della particolarità della vicenda e dell’atteggiamento collaborativo tenuto dall’Amministrazione, che aveva comunque interessato l’ufficio competente.
La pronuncia afferma il principio per cui l’Amministrazione finanziaria non può frapporre eccezioni di incompetenza interna per sottrarsi all’obbligo di rispondere a un’istanza di accesso, dovendo invece attivare i necessari meccanismi di coordinamento per garantire l’effettività del diritto, in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
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Nota della Redazione
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