Limite dei 10 km tra punti prelievo opera solo con laboratori (TAR Sicilia n. 1336 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite di distanza di dieci chilometri previsto dall’art. 8 del D.A. n. 1933/2009 per l’istituzione di un nuovo punto prelievo opera esclusivamente in presenza di un vero e proprio laboratorio di analisi, pubblico o privato, e non già di un altro punto prelievo. La norma regionale configura l’apertura di nuovi punti prelievo come ipotesi autonoma rispetto al trasferimento delle strutture nelle aree disagiate e nelle zone carenti, subordinandola alla sola assenza di laboratori nel raggio di dieci chilometri. Il rapporto di prossimità tra un laboratorio centralizzato e un proprio punto prelievo non integra violazione del vincolo, trattandosi di articolazione della medesima organizzazione aziendale. Il vincolo di distanza minima opera, pertanto, tra strutture facenti capo a soggetti giuridici distinti.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’ASP di Catania ha respinto l’istanza di autorizzazione all’apertura di un nuovo punto prelievi nel Comune di Castiglione di Sicilia. Il diniego è stato motivato dalla presenza, a distanza inferiore a dieci chilometri, di un altro punto di accesso facente capo alla società controinteressata.

Avverso tale determinazione la ricorrente aveva inizialmente proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; a seguito dell’opposizione notificata dalla controinteressata, ha trasposto il giudizio in sede giurisdizionale. La controinteressata ha a sua volta proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissibilità della pretesa e, in subordine, la violazione del limite di distanza per la presenza del laboratorio centralizzato della stessa ricorrente principale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente il ricorso incidentale, volto a contestare l’ammissibilità stessa della pretesa azionata. La censura secondo cui l’apertura di nuovi punti prelievo sarebbe consentita solo nelle aree disagiate e carenti — e che tali zone non esisterebbero nel territorio provinciale — è infondata. L’art. 8 del D.A. n. 1933/2009 disciplina due fattispecie distinte: il trasferimento delle strutture verso le aree disagiate e carenti e, con la formula “ove non vi siano richieste”, l’istituzione di punti prelievo in comuni o frazioni privi di laboratori pubblici e privati nel raggio di dieci chilometri.

L’istituzione di nuovi punti prelievo costituisce dunque ipotesi autonoma e successiva rispetto al trasferimento, non limitata testualmente alle aree disagiate o alle zone carenti. Condizione per l’apertura è l’assenza di laboratori nel raggio di dieci chilometri, non la preventiva qualificazione dell’area come carente. Il Collegio richiama sul punto CGARS n. 15 del 2020.

Quanto al secondo motivo incidentale, il Collegio ribadisce che le disposizioni introduttive di divieti sono norme di stretta interpretazione (CGARS n. 463 del 2018) e che gli obiettivi del riordino mirano alla prossimità al bisogno del paziente e alla capillarizzazione delle attività preanalitiche (Cons. Stato n. 1752 del 2018). La ratio della distanza minima è garantire una distribuzione efficiente dei servizi, evitando la concentrazione di strutture concorrenti nella medesima area. Tale finalità non è incisa dal rapporto tra un laboratorio centralizzato e un proprio punto prelievo, che è articolazione della medesima organizzazione: il vincolo opera tra strutture facenti capo a soggetti giuridici distinti.

Passando al ricorso principale, il primo motivo è fondato e assorbente. L’ASP ha negato l’autorizzazione ritenendo ostativa la presenza, a 5,9 km, di un punto prelievo di altra struttura accreditata. Il Collegio, conformandosi all’orientamento di CGARS n. 15 del 2020, rileva che il limite dei dieci chilometri è ostativo solo in presenza di un vero laboratorio di analisi, non di un altro punto prelievi. La norma vieta di istituire un punto prelievi ove esista un laboratorio nel raggio di dieci chilometri, non già di istituirne uno a distanza inferiore da altro punto prelievi.

L’interferenza che il decreto intende scongiurare è quella tra più laboratori o tra laboratori e punti prelievo; non è invece ipotizzata alcuna incompatibilità tra punti prelievo, che possono essere istituiti liberamente anche in numero superiore alla singola unità. L’accoglimento del primo motivo, per il suo carattere assorbente, esime dall’esame delle ulteriori censure e determina l’annullamento del provvedimento di diniego. Le spese seguono la soccombenza, liquidate a carico dell’ASP e della ricorrente incidentale, in solido.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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