Cessazione materia del contendere per sopravvenuto provvedimento espresso e compensazione spese (TAR Emilia-Romagna n. 224 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’adozione del provvedimento espresso nelle more del giudizio, anche di contenuto negativo, integra la piena soddisfazione della pretesa azionata e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La pronuncia sulla cessazione non implica di per sé la condanna alle spese della parte pubblica. Il Collegio può disporre la compensazione integrale quando l’inerzia, pur superando i termini procedimentali, non integri un macroscopico ritardo e l’amministrazione abbia dato riscontro all’istanza con tempestività nella fase iniziale del procedimento. La valutazione sulla soccombenza virtuale resta affidata alla discrezionalità del giudice, che la esercita secondo la complessità e l’andamento concreto della vicenda.
Il Fatto
La ricorrente, in servizio come Vigile del Fuoco presso il Comando Provinciale di Bologna, presentava in data 31.10.2023 domanda di trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, per essere assegnata al Comando Provinciale di Napoli. L’amministrazione acquisiva l’istanza il 2.11.2023 e, con nota del 13.11.2023, comunicava i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990.
La ricorrente depositava osservazioni il 20.11.2023. Il Ministero non adottava alcun provvedimento conclusivo, così la lavoratrice proponeva ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio e la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Costituendosi, l’amministrazione depositava il provvedimento di rigetto datato 29.1.2024. Parte ricorrente chiedeva allora la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il thema decidendum concerneva esclusivamente l’illegittimo silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di trasferimento temporaneo. La pretesa azionata con il ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. non investe il merito della domanda, ma il solo obbligo di provvedere con un atto espresso e motivato.
Su questo piano, l’adozione del provvedimento di rigetto del 29.1.2024 esaurisce l’interesse fatto valere in giudizio. Il giudice amministrativo non è chiamato a sindacare, in questa sede, la fondatezza del diniego, che resta affidato ad autonoma impugnazione. La sola emanazione dell’atto conclusivo realizza l’integrale soddisfazione della pretesa, con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Collegio non applica automaticamente il criterio della soccombenza virtuale invocato dalla difesa ricorrente. L’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. non impone la condanna alle spese in caso di cessazione della materia del contendere; la relativa statuizione resta rimessa alla valutazione del giudice.
Nel caso concreto, l’amministrazione ha comunicato i motivi ostativi appena undici giorni dopo l’acquisizione dell’istanza, dimostrando una attivazione tempestiva della fase procedimentale. Il provvedimento conclusivo, pur adottato oltre i termini di legge, non rivela un macroscopico ritardo né una inerzia particolarmente rilevante.
Su queste basi, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.