Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Sicilia n. 1216 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta caducazione dell’atto presupposto, disposta dal giudice amministrativo, determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso proposto avverso l’atto consequenziale e ne impone la declaratoria di improcedibilità. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito non preclude l’esame delle questioni attinenti al regolamento delle spese. La compensazione delle spese di lite si giustifica quando la caducazione dell’atto presupposto non sia imputabile all’amministrazione resistente e le questioni originariamente dibattute presentino profili effettivamente controversi e opinabili. L’eccezione di tardività del ricorso va respinta quando la lesività del provvedimento sia percepibile solo con la trasmissione dell’allegato che ne integra il contenuto.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la nota con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale ha invitato gli impianti di chiusura del ciclo, individuati come “minimi” e “intermedi”, a ottemperare alle prescrizioni del Titolo VI del MTR2 e, in particolare, all’art. 7, comma 7.2, in vista dell’imminente scadenza dei termini di cui al comma 7.6, lettera b. La società ha impugnato anche l’allegato, trasmesso in data successiva, contenente l’elenco degli impianti interessati.

L’amministrazione resistente si è costituita eccependo la tardività del ricorso e chiedendo, in subordine, il rigetto nel merito. Nel corso del giudizio è emerso che il TAR Lombardia, con sentenza confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. II, aveva annullato la deliberazione dell’ARERA in forza della quale era stato adottato il provvedimento impugnato. La ricorrente ha quindi dedotto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto dell’intervenuto annullamento della deliberazione dell’ARERA che costituiva il presupposto del provvedimento impugnato. Da tale caducazione deriva, secondo il Tribunale, il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione nel merito. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La declaratoria di improcedibilità non esaurisce però l’esame, perché resta da regolare il rapporto processuale sotto il profilo delle spese. Il Collegio esamina quindi l’eccezione di tardività sollevata dall’amministrazione. L’eccezione è infondata: l’allegato alla nota dipartimentale è stato trasmesso solo in data 20 aprile 2022, e solo da quel momento la ricorrente ha potuto percepire compiutamente la lesività del provvedimento. Il termine di impugnazione decorre dunque da tale trasmissione.

Quanto alla compensazione, il Tribunale articola un ragionamento su più profili. La circostanza che la deliberazione dell’ARERA sia stata annullata non è imputabile all’amministrazione resistente. Le questioni originariamente dibattute apparivano effettivamente controverse e opinabili. In ordine all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio rileva che le caratteristiche dell’impianto erano tali da poter forse escludere un vero e proprio ambito tecnico-discrezionale nella decisione da assumere.

Anche i denunciati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione presentano un quadro opinabile: l’amministrazione ha illustrato la ponderazione e l’analisi degli elementi di fatto e di diritto che hanno preceduto la decisione, mentre per la motivazione va considerato quanto disposto dall’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. Su queste basi il Collegio dispone la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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