L’ordine di demolizione è vincolato e non richiede comparazione dell’interesse pubblico (TAR Abruzzo n. 160 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile realizzato senza titolo o in difformità dal titolo è atto rigidamente vincolato: non richiede motivazione sull’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione né comparazione tra interesse pubblico e interesse privato alla conservazione. Il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non legittima alcun affidamento tutelabile, poiché l’ordinamento protegge solo l’affidamento incolpevole e giammai la conservazione di una situazione antigiuridica. La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria ex art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 può essere valutata solo nella fase esecutiva e ricorre solo ove sia oggettivamente impossibile demolire le parti difformi senza pregiudicare la stabilità dell’edificio.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile in zona agricola, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione di una serie di opere: la scala di collegamento tra i due piani, il cambio di destinazione d’uso dei locali del piano terra da rimessa e magazzino a residenza, il volume interrato con la sovrastante tettoia e le modifiche ai terrazzi.

I ricorrenti deducevano violazione del principio di proporzionalità, difetto di motivazione in ordine alla risalenza degli abusi e all’affidamento, contrasto con le norme del P.R.G. e con la legge regionale n. 49/2012 in tema di cambio di destinazione d’uso, omessa allegazione del verbale di sopralluogo. Il Comune si costituiva con memoria di stile. Respinta la tutela cautelare, il giudizio era interrotto per la morte di uno dei ricorrenti e riassunto dagli eredi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul principio di proporzionalità, la censura è palesemente infondata: la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria va valutata nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione, e può trovare ingresso solo ove sia oggettivamente impossibile demolire le parti difformi senza incidere sulla stabilità dell’intero edificio. Tale profilo, peraltro, non era stato allegato nel ricorso.

Sulla risalenza degli abusi, il Tribunale richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 9/2017: non occorre una motivazione particolare neppure quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla realizzazione dell’opera, perché l’ordinamento tutela l’affidamento solo se incolpevole e la costruzione abusiva costituisce attività volontaria realizzata contra legem. L’ordine di demolizione è vincolato e non richiede comparazione tra interessi.

Nel merito delle singole opere, il Collegio rileva che il titolo abilitativo non prevedeva al piano terra locali residenziali, ma solo rimessa, magazzino e cantina: il cambio di destinazione d’uso è dunque illegittimo. Quanto alla norma regionale invocata, i ricorrenti non deducono che ne ricorrano le condizioni applicative. L’art. 2 delle NTA del P.R.G. impone l’accesso indipendente dei servizi agricoli dall’abitazione, sicché la scala è abusiva. Sulla tettoia, la qualificazione come pertinenza è esclusa perché la struttura aumenta la superficie destinata ad annessi agricoli, non consentita per difetto del lotto minimo.

Il motivo sull’omessa allegazione del verbale di sopralluogo è infondato: l’ordinanza individua e descrive puntualmente gli abusi e reca allegata l’istruttoria procedurale. Il difetto motivazionale non sussiste; il privato ben poteva richiedere copia del verbale. Sul principio di affidamento valgono le considerazioni già svolte in ordine all’Adunanza Plenaria. Il ricorso è respinto nel merito, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *