Ottemperanza per mancato pagamento della carta del docente: obbligo di esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 788 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, l’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. La mancata esecuzione del titolo, non contestata dalla parte pubblica costituita solo formalmente, legittima l’accoglimento del ricorso con assegnazione di un termine per adempiere e nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. L’indennizzo di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va invece rigettato qualora non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento, risultando sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto a fruire del beneficio economico della carta del docente per l’anno scolastico 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi liquidate.

Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Marche, lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate in sentenza. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, prescritto dall’art. 14, d.l. n. 669 del 1996 prima dell’attivazione del rimedio ottemperante.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato la fondatezza della domanda, atteso che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa creditoria, né dimostrato di aver dato corso all’esecuzione del titolo giudiziale.

Alla luce di tali premesse, il giudice ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale individuato, che provvederà alla esecuzione dell’incarico entro i successivi 120 giorni dall’investitura, adottando ogni atto necessario anche in materia di variazioni di bilancio.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari profili di inottemperanza idonei a far dubitare del sollecito adempimento, reputando la nomina del commissario sufficiente a fungere da stimolo per l’Amministrazione.

L’Amministrazione resistente è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in ragione della soccombenza e della incontestata inerzia al momento della proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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