Silenzio rifiuto su pensione privilegiata inammissibile senza diffida (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 2 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione del giudice contabile sulla domanda, proposta dal militare ancora in servizio, volta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, quale presupposto della futura pensione privilegiata. L’interesse ad agire è attuale e concreto, perché la pronuncia mira a far valere in un momento successivo il diritto al trattamento di privilegio. Il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione previdenziale è tuttavia inammissibile se non è stato preceduto dalla formale diffida ad adempiere prevista dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., che costituisce condizione dell’azione.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio nella Marina Militare con qualifica di incursore e istruttore sportivo, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità diagnosticata come pregresso stato ansioso reattivo, di lieve entità, in completa remissione. Ha dedotto di essere stato adibito, per anni, a mansioni inferiori alle qualifiche possedute, con costrittività organizzative e isolamento lavorativo, richiamando l’ordinanza della Cass. civ. Sez. lavoro n. 22161 del 2024 in tema di art. 2087 cod. civ.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e il Ministero della Difesa hanno negato la dipendenza da causa di servizio. Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di pensione privilegiata presentata all’INPS, chiedendo anche l’annullamento del decreto ministeriale e del parere, oltre a una CTU medico-legale.

La Motivazione della Corte

Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice del rapporto di lavoro, richiamando gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 133, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 104/2010. La Corte respinge l’eccezione muovendo dalla natura della domanda: il ricorrente ha impugnato il provvedimento che ha negato la dipendenza da causa di servizio e ha chiesto l’accertamento di tale dipendenza quale presupposto inderogabile della pensione di privilegio.

Su questo punto il Collegio richiama i principi affermati dalla Cass. civ. n. 4325 del 24 febbraio 2014 e ribaditi dalle Sezioni Unite n. 1306 del 19.01.2017: non può negarsi al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario per far valere successivamente il diritto a pensione privilegiata. L’interesse del ricorrente è dunque attuale, perché finalizzato a stabilire la possibilità di conseguire il trattamento di privilegio.

La Corte si richiama inoltre alla giurisprudenza d’appello contabile, secondo cui, dopo le modifiche introdotte dal d.P.R. n. 461/2001 e la conseguente unicità del provvedimento amministrativo di accertamento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, la giurisdizione del giudice delle pensioni sussiste ogni volta in cui l’accertamento sia richiesto in sede giudiziale a fini pensionistici, anche quando in sede amministrativa sia stato richiesto unitamente all’equo indennizzo. È richiamata sul punto la Sezione 1^ centrale d’appello n. 171 del 18.02.2015.

Superata l’eccezione di giurisdizione, la Corte accoglie invece quella di inammissibilità della domanda sollevata dall’INPS. Dagli atti risulta, e il difensore lo ha confermato in udienza, che la domanda non è stata preceduta dalla formale diffida ad adempiere prevista dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. Il ricorso avverso il silenzio rifiuto è pertanto inammissibile.

Poiché il giudizio è stato definito su una questione preliminare, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., le spese di lite sono integralmente compensate. La richiesta di CTU resta assorbita dalla definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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