Conto del consegnatario azionario redatto secondo patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 147 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile consegnatario di titoli azionari di un ente locale deve essere redatto iscrivendo le partecipazioni al valore risultante dal criterio della frazione di patrimonio netto, come prescritto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui all’all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. 118/2011. L’iscrizione al valore nominale costituisce una violazione di legge che inficia irrimediabilmente la regolarità del conto, impedendone l’approvazione e il conseguente discarico dell’agente. I valori da assumere sono quelli risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio disponibile delle società partecipate, con riferimento all’esercizio -2 e -1 rispetto a quello in corso. Il giudizio sul conto non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli, in quanto il consegnatario risponde delle variazioni dei crediti affidati, ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, R.D. n. 827/1924, applicabile anche agli enti locali in virtù dell’art. 93 TUEL.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore deferiva alla Sezione il conto giudiziale reso dal consegnatario dei titoli azionari del Comune di Cinto Caomaggiore per il periodo 1.1.2023/31.12.2023, rilevando una discrepanza tra il valore complessivo dei titoli indicato nel conto e il corrispondente valore dello stato patrimoniale dell’ente. La differenza era stata giustificata dal Responsabile del Servizio Finanziario con l’applicazione di un diverso criterio di valutazione, e l’ente aveva segnalato anche un’erronea indicazione di una partecipazione societaria.
Il Magistrato, ritenendo le irregolarità ostative all’approvazione del conto, ne deferiva l’esame al Collegio. L’agente depositava memoria, riportandosi alle deduzioni già svolte e comunicando l’adeguamento del Comune, dall’esercizio 2024, all’orientamento giurisprudenziale sul criterio di valutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il conto presenta un profilo di irregolarità non superabile relativo al criterio di valutazione adottato per l’iscrizione delle partecipazioni, che impedisce l’approvazione e il discarico dell’agente. Il criterio del valore nominale applicato non è corretto: il principio contabile di cui all’all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. 118/2011 impone, per la rilevazione nello stato patrimoniale delle immobilizzazioni finanziarie, il ricorso al metodo del patrimonio netto, indicato anche per le partecipazioni in società controllate e partecipate e negli enti.
La Corte precisa che il medesimo criterio deve trovare applicazione anche con riferimento alla rilevazione del valore delle partecipazioni nel conto del consegnatario dei titoli. Il riferimento è all’ultimo bilancio di esercizio disponibile: i valori al 1.1. e al 31.12 di ciascun esercizio sono quelli riferiti rispettivamente all’esercizio -2 e -1 da quello in corso. Nel caso di specie, l’iscrizione al valore nominale, e non con il criterio del patrimonio netto, costituisce una violazione di legge che preclude al conto di assolvere alla funzione di rappresentare adeguatamente la gestione dei beni in custodia.
Richiamando Cass. SS.UU. ord. n. 7390/2007, il Collegio evidenzia che il giudizio sul conto deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti, in applicazione dell’art. 29, ultimo comma, R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ai sensi dell’art. 93 TUEL. Il patrimonio netto si presenta come grandezza contabile con elevato valore informativo, rispecchiando l’effettiva performance gestionale della società. L’irregolarità riscontrata è assorbente ed esonera il Collegio dalla valutazione dell’ulteriore profilo relativo alla correttezza e completezza dell’elenco delle partecipazioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.