Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Veneto n. 1571 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, che abbia accertato l’obbligo della pubblica Amministrazione di erogare un beneficio economico, è titolo idoneo per l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’Amministrazione che, ritualmente evocata, non si costituisca e non offra alcun elemento di prova sull’adempimento, non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo ordina l’attuazione della pronuncia e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, fissando termini perentori per l’adempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che le riconosceva il diritto al beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero all’erogazione della prestazione, agli interessi e alla rifusione delle spese.

La sentenza, notificata in forma esecutiva al Ministero, era passata in giudicato. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, e non avendo l’Amministrazione ottemperato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica in via preliminare i presupposti dell’azione. L’ammissibilità del ricorso è attestata dal passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e dall’avvenuta notifica in forma esecutiva al Ministero, seguita dal decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Quanto all’appartenenza del titolo al novero di quelli azionabili con il rimedio ottemperanziale, il giudice richiama l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’azione proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. La circostanza che il provvedimento ottemperando sia una sentenza del giudice ordinario non ne preclude l’esecuzione davanti al giudice amministrativo.

Nel merito il ricorso è fondato: l’Amministrazione intimata, pur ritualmente evocata, non si è costituita e non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Da qui l’ordine di dare attuazione alla sentenza, con accredito della somma di € 1.000,00 sul portafoglio Carta docente per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

Il Tribunale nomina inoltre sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e subdelega, destinato ad attivarsi, su istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine assegnato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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