Fiscalizzazione dell’abuso edilizio esclusa in zona vincolata (TAR Lombardia n. 4076 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della c.d. fiscalizzazione dell’abuso edilizio di cui all’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non è applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, gli interventi eseguiti in difformità dal titolo abilitativo su immobili vincolati si considerano in ogni caso in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto all’intervento autorizzato, con conseguente obbligo di integrale demolizione. Il diniego di sanatoria paesaggistica ha natura vincolata e non richiede ulteriori valutazioni in concreto sulla compatibilità delle opere con i valori tutelati. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non determina la caducazione dell’atto quando il provvedimento ha contenuto vincolato.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un immobile in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, aveva eseguito lavori di ampliamento di un terrazzo autorizzati con permesso di costruire e con specifiche autorizzazioni paesaggistiche, in parte su area demaniale. Con ordinanza del 2021 il Comune ingiungeva la rimessione in pristino delle opere realizzate in difformità, consistenti in un incremento di superficie di mq. 10,73.
La società presentava istanza di fiscalizzazione dell’abuso ex artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, rigettata dal Comune con il provvedimento impugnato, sul rilievo della natura vincolata dell’area. Nel corso del giudizio, la ricorrente presentava ulteriori istanze, ivi inclusa una richiesta di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 e una domanda volta all’avvio di un procedimento per la compatibilità paesaggistica ex art. 17 d.P.R. n. 31/2017.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente per la pendenza del procedimento di sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, ritenendo il procedimento autonomo e non connesso a quello oggetto del giudizio. Il Collegio ha evidenziato che un ulteriore rinvio, dopo quello già concesso, avrebbe pregiudicato il principio della ragionevole durata del processo ex art. 2, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha affermato che la fiscalizzazione dell’abuso, istituto che consente al dirigente di disporre una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione quando questa non possa avvenire senza pregiudizio della parte conforme, presuppone che l’intervento sia realizzato in parziale difformità. Tale condizione non può mai ricorrere per le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico: per giurisprudenza pacifica, richiamata anche nelle sentenze Cons. Stato, Sez. VI, 5.1.2022, n. 38 e Cons. Stato, Sez. II, 2.4.2025, n. 2814, l’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 qualifica tali interventi come variazione essenziale, con conseguente applicazione delle sanzioni demolitorie di cui agli artt. 31 e 44 del medesimo decreto.
Quanto alla dedotta impossibilità di demolire senza pregiudizio della parte conforme, il Tribunale ha rilevato che tale questione avrebbe dovuto essere fatta valere con la tempestiva impugnazione dell’ordinanza di demolizione del 2021, ormai divenuta definitiva. La formula con cui si estende l’impugnazione agli atti presupposti assume il carattere di clausola di mero stile, inconferente ai fini dell’individuazione degli atti effettivamente gravati. Il Collegio ha altresì escluso la rilevanza dell’istanza ex art. 17 d.P.R. n. 31/2017, mai presentata all’Autorità preposta alla gestione del vincolo prima dell’ordinanza di demolizione.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il motivo concernente il parere negativo della Provincia, non essendo tale atto decisivo per la formazione di un provvedimento dal contenuto vincolato, e ha respinto la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, atteso che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta la caducazione dell’atto solo in presenza di un provvedimento discrezionale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in assenza di costituzione delle amministrazioni resistenti.
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Nota della Redazione
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