Ottemperanza al giudicato per l’attivazione della Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 727 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi sul titolo esecutivo del giudice ordinario e ordina l’attuazione del capo condannatorio nel termine di sessanta giorni. L’azione proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato e risulta notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 legittima l’esecuzione forzata. La mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il commissario ad acta porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza resa dal giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento a due anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, e aveva condannato il Ministero al pagamento nominale di mille euro tramite il sistema della Carta.
La sentenza è stata notificata al domicilio digitale dell’amministrazione e non è stata spontaneamente eseguita rispetto al rilascio della Carta. La ricorrente lamenta l’inutile decorso del termine di centoventi giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e chiede l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, oltre alla nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. La norma processuale individua il fondamento dell’azione, mentre il suo presupposto sostanziale risiede nell’inerzia dell’amministrazione.
La Corte verifica anzitutto la notifica della sentenza ottemperanda presso il domicilio digitale dell’amministrazione, richiamando gli artt. 479 cod. proc. civ., come novellati dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza dei quali le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accerta poi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e la definitività della pronuncia, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Dalle allegazioni e dalle prove documentali il Tribunale desume ragionevolmente la mancata esecuzione e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, ordinando di attivare la Carta elettronica e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio.
In accoglimento della domanda viene nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il dirigente generale dell’articolazione ministeriale competente in materia di ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Non si dà luogo a compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 339,00 secondo i valori tabellari ridotti della metà per il carattere seriale della causa.
Nota della Redazione
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