Ordine di ottemperanza al giudicato sul bonus docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13102 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto al beneficio e condanna l’Amministrazione a provvedere non consente di rimettere in discussione i presupposti della pretesa, che non sono sindacabili. Grava sull’Amministrazione inadempiente, costituitasi solo formalmente, l’onere di fornire chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della decisione; in mancanza, il ricorso va accolto, con declaratoria dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina, sin da ora, di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Una docente, titolare del diritto al riconoscimento del bonus docente per l’anno scolastico 2023/2024, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo dovuto. Nonostante la notificazione ai fini esecutivi e il passaggio in giudicato della decisione, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento.
La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio solo formalmente, senza fornire elementi in ordine all’avvenuto adempimento o a eventuali difficoltà esecutive.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, accertando che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era regolarmente passata in giudicato ed era stata notificata nelle forme di legge, ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Ha inoltre confermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva offerto alcun chiarimento in ordine all’esecuzione della sentenza, né aveva indicato le ragioni del mancato pagamento. Richiamando il principio giurisprudenziale per cui, tra debitore e creditore, è il primo a dover dimostrare l’avvenuto adempimento, i giudici hanno ritenuto fondata la pretesa della ricorrente.
Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, nominando sin da ora, per il caso di infruttuoso decorso del termine, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe dovuto provvedere entro i successivi sessanta giorni su richiesta della ricorrente.
Quanto alle spese, il TAR ha rilevato il carattere sistematico dell’inerzia dell’Amministrazione, costantemente soccombente in giudizi seriali relativi al bonus docenti, e ha disposto l’invio del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero. Le spese di lite, liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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