Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Campania n. 769 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la sentenza di condanna dell’Amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio e impone all’ente di far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il TAR ordina l’esecuzione entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione fino all’adempimento, spontaneo o del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sez. Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio prestato pre-ruolo e il Ministero era stato condannato al pagamento delle relative differenze retributive.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata ai fini dell’esecuzione, è decorso il termine dilatorio di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento. Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza e la condanna alla penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Questa è tenuta a conformarsi al decisum, e il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il TAR verifica i presupposti dell’azione: la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed è decorso il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risulta che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.

Su queste basi il ricorso è accolto e viene ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando al ricorrente la somma riconosciuta dal titolo esecutivo a titolo di differenze retributive, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza del ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Quale dies a quo è fissato il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, secondo il richiamo a Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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