Il silenzio inadempimento Ministero viola termini riconoscimento titoli esteri (TAR Lazio n. 5564 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione europea e la scadenza del termine per provvedere, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione, integrano i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio inadempimento. L’autorità competente è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. La violazione di tale obbligo legittima l’ordine di provvedere e, per il caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente in possesso di un titolo di specializzazione per le attività di sostegno conseguito in Spagna, ha inoltrato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. Decorsi oltre centoventi giorni senza che l’Amministrazione adottasse alcun provvedimento espresso, la società ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per l’ordine di provvedere. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente individuato l’autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione dei docenti conseguiti in altri Stati membri nell’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007, che fa riferimento al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento.
In relazione ai termini procedimentali, il Tribunale ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa, nonché il comma 2 della medesima disposizione, che impone all’autorità di accertare entro trenta giorni la completezza della documentazione e di richiedere eventuali integrazioni. Ne deriva un termine complessivo massimo di quattro mesi per l’adozione del provvedimento conclusivo.
Nel caso di specie, il termine era maturato alla data di proposizione del ricorso e l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento espresso. Il Collegio ha pertanto ritenuto integrato il silenzio inadempimento, ordinando al Ministero di provvedere entro centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, in considerazione della natura “di massa” dei procedimenti di riconoscimento.
Per l’ipotesi di persistente inerzia, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, che dovrà provvedere nel termine di novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.