Caduta del giudizio caratteristico impone motivazione rafforzata sulle ragioni (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 78 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi nelle schede valutative del personale militare costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per abnormità, manifesta illogicità o travisamento dei presupposti di fatto. Tuttavia, un decremento rilevante e repentino della qualifica rispetto ai periodi precedenti, in cui il militare ha costantemente riportato giudizi eccellenti, determina un onere motivazionale rafforzato in capo all’amministrazione. Essa deve dare conto, con argomentazione esplicita, dei fatti concreti che giustificano la flessione, non potendosi limitare a formule stereotipate e prive di efficacia dimostrativa. La carenza di tale corredo motivazionale vizia la scheda per difetto di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, Appuntato Scelto dei Carabinieri, impugna la scheda valutativa relativa al periodo 2 marzo 2024 – 1° marzo 2025, che reca la qualifica finale “nella media”. Il giudizio è stato compilato per “compimento del periodo massimo 1 anno non documentato” e gli è stato notificato in data 7 marzo 2025.
Il militare deduce la violazione della l. n. 241/1990, del d.lgs. n. 66/2010, del d.P.R. n. 90/2010 e della Circolare sulle istruzioni sui documenti caratteristici, oltre alla carenza e contraddittorietà della motivazione, all’eccesso di potere e al travisamento dei fatti. Sostiene che tutte le voci analitiche siano state bruscamente declassate rispetto a una carriera più che trentennale sempre valutata in modo eccellente. Chiede l’annullamento della scheda e la condanna dell’amministrazione alla rinnovazione della valutazione. Il Ministero della Difesa resiste, producendo anche rapporti disciplinari a supporto della propria difesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa giurisprudenziale consolidata secondo cui i giudizi dei superiori gerarchici sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, con limiti di sindacabilità ristretti all’abnormità, alla manifesta illogicità e al travisamento dei presupposti di fatto. Richiama la giurisprudenza amministrativa, per la quale i giudizi periodici sono autonomi gli uni dagli altri e possono variare di anno in anno senza che ciò integri di per sé eccesso di potere per contraddittorietà.
Tale regola generale cede però quando si verifica una caduta verticale del giudizio. In tal caso l’onere motivazionale diviene più pregnante e l’amministrazione deve diffondersi sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio precedente. Il Collegio richiama un proprio recente e analogo precedente, secondo cui un decremento rilevante e repentino del rendimento avrebbe dovuto trovare riscontro in fatti concreti e ben enucleati nella scheda valutativa.
Nel caso di specie, il Tribunale rileva che il giudizio impugnato è inficiato dal difetto istruttorio e motivazionale denunciato. Le espressioni usate dal compilatore e dal primo revisore appaiono vaghe e generiche, riflettenti formule di stile sostanzialmente stereotipate, prive di efficacia dimostrativa o anche solo allusiva a specifici fatti o ragioni della flessione di rendimento.
Un ulteriore elemento di debolezza è dato dalla circostanza che degli addebiti disciplinari evidenziati dalla difesa erariale in giudizio non vi è traccia nella scheda valutativa. L’annullamento della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente, disposto in accoglimento del ricorso gerarchico, avvalora anzi i vizi denunciati. Ne deriva che il giudizio non contiene alcun riferimento a fatti oggettivi idonei a motivare l’abbassamento della qualifica.
Il ricorso è pertanto accolto e la scheda valutativa annullata per difetto di motivazione. Nell’esercitare nuovamente il potere, l’amministrazione dovrà rivalutare il periodo d’interesse anche in relazione alle singole voci analitiche, dando conto nel giudizio del compilatore e del revisore delle ragioni della valutazione finale. Le spese di lite sono compensate per intero tra le parti.
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Nota della Redazione
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