Silenzio sull’appuntamento per il visto e sopravvenuta sospensione del nulla osta (TAR Lazio n. 3847 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un nulla osta al lavoro la cui efficacia sia sospesa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024, il procedimento di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato non può concludersi con esito favorevole. La sede diplomatica, in mancanza di un nulla osta efficace e della conferma espressa dello Sportello unico per l’immigrazione, non potrebbe che adottare un provvedimento negativo o soprassessorio. Ne deriva la carenza di interesse concreto e attuale del ricorrente alla conclusione del procedimento e l’inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino pakistano, aveva chiesto la fissazione di un appuntamento presso l’Ambasciata d’Italia in Islamabad per presentare la domanda di visto per lavoro subordinato. Dopo aver presentato formale diffida senza ricevere riscontro, ha agito in giudizio contro il silenzio serbato dalla sede diplomatica, deducendo la violazione dei termini di conclusione del procedimento e chiedendo, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è costituito depositando una relazione della sede diplomatica, nella quale si dà atto della novella normativa del decreto legge n. 145/2024 e della conseguente impossibilità di definire il procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la disciplina sopravvenuta applicabile ai nulla osta rilasciati in favore di lavoratori cittadini di Stati ad elevato rischio di documentazione contraffatta. L’art. 3 del decreto legge n. 145/2024, convertito dalla legge n. 187/2024, ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2025, le relative disposizioni si applicano alle domande e ai nulla osta per i cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
Il comma 2 della medesima disposizione prevede che l’efficacia dei nulla osta già rilasciati ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 è sospesa fino alla conferma espressa dello Sportello unico per l’immigrazione in ordine al positivo espletamento delle verifiche. Nelle more della ricezione di tale conferma, i procedimenti consolari conseguenti ai nulla osta pendenti sono a loro volta sospesi.
Nel caso concreto, l’efficacia del nulla osta rilasciato in favore del ricorrente risulta sospesa fino all’eventuale conferma dello Sportello unico. Il Collegio ha osservato che il procedimento volto al rilascio del visto, in mancanza di un nulla osta efficace, non potrebbe che concludersi con un provvedimento negativo o soprassessorio. La sede diplomatica può soltanto prendere atto della sospensione, in attesa delle determinazioni delle Amministrazioni competenti agli accertamenti imposti dal decreto legge.
Il Collegio ha inoltre sottolineato che tali accertamenti si collocano in un procedimento, sebbene collegato a quello del visto, strutturalmente e funzionalmente autonomo. Da ciò consegue l’esclusione di un interesse concreto e attuale del ricorrente alla definizione del procedimento di competenza della sede diplomatica.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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