Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa (TAR Umbria n. 4 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, degli atti idonei a soddisfare in modo pieno la pretesa sostanziale del ricorrente integra la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La relativa declaratoria presuppone che la pretesa sia stata integralmente soddisfatta e che il ricorrente non abbia un residuo interesse alla decisione. In presenza di accordo delle parti sulla compensazione, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, società a totale partecipazione pubblica del Comune resistente e gestrice uscente del servizio di illuminazione pubblica, ha impugnato la deliberazione consiliare che individuava la modalità di organizzazione del pubblico servizio, la successiva determinazione dirigenziale di approvazione dell’avviso di sollecitazione del mercato e i connessi atti presupposti.
Oggetto di doglianza era l’omessa valutazione di fattibilità e di rispondenza all’interesse pubblico della proposta di partenariato pubblico-privato presentata dalla ricorrente, nonché l’indizione di un avviso di iniziativa pubblica ritenuto sovrapponibile nel contenuto. Il Comune si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Con precedente ordinanza cautelare il Tribunale aveva ordinato all’Ente di procedere a un motivato riesame della valutazione di fattibilità della proposta, indicando le specifiche ragioni di non rispondenza della stessa agli obiettivi propri dell’amministrazione e, dunque, all’interesse pubblico.
In esecuzione di tale incombente il Comune ha adottato una nuova deliberazione seguita da una determinazione dirigenziale, con cui ha annullato l’avviso di sollecitazione del mercato e ha dichiarato di pubblico interesse la proposta della ricorrente.
Su queste basi l’Ente ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse ovvero la cessazione della materia del contendere, con spese compensate; la ricorrente ha aderito alle medesime conclusioni, anche quanto al regime delle spese.
Il Collegio ha rilevato che gli atti sopravvenuti hanno determinato l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale della ricorrente. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Quanto al profilo economico, stante l’accordo delle parti, le spese di lite sono state compensate. Il Tribunale ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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