Il DURC è requisito essenziale per il nulla-osta al lavoro stagionale (TAR Puglia n. 501 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla-osta al lavoro subordinato stagionale, rilasciato ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 286/1998, può essere legittimamente revocato quando l’istruttoria evidenzi la carenza dei presupposti richiesti dall’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, conv. con mod. dalla legge n. 122/2022. In particolare, la regolarità contributiva dell’azienda agricola deve essere attestata esclusivamente dal DURC, rilasciato tramite la procedura “Durc On Line” del portale INPS. Il DMAG (dichiarazione manodopera agricola), ormai integrato in “Uniemens/Pos.agri” dal gennaio 2020, non è idoneo a sostituire il documento unico di regolarità contributiva. Ove l’amministrazione abbia dato avviso delle carenze istruttorie senza ricevere sanatoria, la revoca non è viziata da difetto di istruttoria né di motivazione.
Il Fatto
Un datore di lavoro, operante nel settore agricolo, impugnava i decreti con cui la Prefettura aveva revocato il nulla-osta al lavoro subordinato stagionale per l’assunzione di cinque lavoratori cittadini egiziani, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 286/1998.
L’istante sosteneva di aver assolto alle formalità preliminari – comunicazioni di assunzione, reperimento dell’alloggio e attribuzione del codice fiscale – senza esser riuscito a completare la procedura. Deduceva, tra l’altro, che l’amministrazione non avrebbe considerato che il DMAG sostituisce il DURC per le imprese agricole.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il provvedimento di revoca del gennaio 2026 dà atto della carenza di due requisiti essenziali: l’asseverazione e il DURC. Nonostante l’interlocuzione procedimentale avviata dalla Prefettura, le carenze istruttorie non erano state sanate dal datore di lavoro.
Dall’esame dei documenti depositati nel giudizio non emerge alcun atto di asseverazione, né un DURC aggiornato alla data prossima al novembre-dicembre 2025 o gennaio 2026, quando l’istruttoria era in via di definizione. Si rintraccia soltanto un risalente DURC, scaduto al 22 luglio 2025, e nessun modello DMAG.
Il Tribunale ritiene inammissibile la tesi del ricorrente, secondo cui il DMAG potrebbe sostituire il DURC. Il DMAG era il modello INPS per dichiarare trimestralmente i dati retributivi e contributivi della manodopera agricola, ma dal gennaio 2020 è stato integrato in “Uniemens/Pos.agri”, come chiarito dalla circolare INPS n. 65 del 10 maggio 2019.
Quanto alla verifica della regolarità contributiva delle aziende agricole, la circolare INPS n. 126 del 26 giugno 2015, punto 2.2, specifica che dal 1° luglio 2015 essa deve essere effettuata esclusivamente tramite la procedura “Durc On Line” del portale INPS. Il DURC attesta la corrispondenza tra il dichiarato e i versamenti effettuati, e non risulta essere stato esibito con data di validità.
Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, immune dalle censure dedotte, avendo la pubblica amministrazione dato applicazione all’art. 42, comma 2, seconda parte, d.l. n. 73/2022, conv. con mod. dalla legge n. 122/2022. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.