Esclusa la revisione prezzi parametrata a un rapporto contrattuale novativo (TAR Puglia n. 843 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi sulla statuizione relativa alla giurisdizione, pronunciata da un giudice di merito e confermata in sede di legittimità, spiega effetti anche al di fuori del processo, mentre la statuizione di merito resa da un giudice privo di potere giurisdizionale è priva di efficacia vincolante per il giudice amministrativo successivamente adito. Il nuovo affidamento del servizio, stipulato all’esito di una distinta trattativa privata, ha natura oggettivamente novativa rispetto al precedente rapporto contrattuale, sicché il canone ivi convenuto non può fungere da parametro per la revisione del corrispettivo del diverso e precedente affidamento. In assenza degli indici ISTAT di settore, la revisione prezzi va quantificata applicando l’indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria dal 1999 di un appalto di pulizia e manutenzione presso i presidi ospedalieri di una ASL, chiedeva il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo 1999-2004, sostenendo di aver impiegato un numero di ore lavorative (173 mensili) superiore a quello contrattualmente previsto (80 mensili). La pretesa era parametrata al canone economico riconosciuto dall’Amministrazione solo per il trimestre gennaio-marzo 2005, all’esito di una successiva trattativa privata conclusasi con nuove delibere direttoriali.
La società, dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario confermata in appello e in Cassazione, riassumeva il giudizio dinanzi al TAR, chiedendo la condanna della ASL al pagamento di circa 4,5 milioni di euro, oltre interessi e rivalutazione. La ASL eccepiva il giudicato esterno e l’integrale soddisfo della pretesa revisionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di giudicato esterno limitatamente al merito, distinguendo tra la statuizione sulla giurisdizione – che, essendosi collegata a una decisione di merito, ha acquistato efficacia vincolante anche fuori dal processo – e la statuizione di infondatezza della domanda, resa però da un giudice privo di potere giurisdizionale e come tale inidonea a vincolare il giudice amministrativo.
Nel merito, il Collegio ha qualificato il nuovo affidamento disposto con le delibere del 2004 quale rapporto contrattuale oggettivamente novativo rispetto al precedente, in ragione della trattativa privata resa necessaria dal rifiuto della società a prorogare il contratto alle condizioni originarie, della volontà delle parti di rinegoziare integralmente le condizioni e della base giuridica dell’affidamento, individuata nell’art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 157/1995 per esigenze di urgenza.
Ne consegue che il canone pattuito per il nuovo rapporto non poteva costituire parametro revisionale del corrispettivo del diverso e precedente affidamento 1999-2004, dovendosi escludere qualsiasi riconoscimento implicito del diritto alla revisione nei termini prospettati dalla ricorrente.
Il TAR ha inoltre rilevato che la ASL aveva già integralmente liquidato la revisione prezzi per il periodo 1999-2004, correttamente determinata con l’indice FOI in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale consolidato che individua in tale indice il parametro sostitutivo in assenza degli indici ISTAT di settore. La società non aveva mosso specifiche contestazioni sui criteri di calcolo né rappresentato l’avvenuto incasso, sicché la pretesa ulteriore, parametrata a un rapporto autonomo e distinto, è stata dichiarata indebita.
Nota della Redazione
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