La valutazione tecnica della Commissione è sindacabile e l’elaborato va ricorretto (TAR Lombardia n. 648 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione giudicatrice di un esame di abilitazione professionale è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’attendibilità delle operazioni tecniche, della loro coerenza e correttezza, in relazione al criterio tecnico applicato e al procedimento seguito. I criteri di valutazione elaborati dalla competente Commissione ministeriale delineano l’ambito vincolato entro il quale l’Amministrazione è obbligata a far veicolare le valutazioni. Il giudizio espresso con voto meramente numerico che non sia oggettivamente riconducibile a detti criteri è illegittimo per difetto di istruttoria e di attendibilità e legittima la disposizione di una nuova correzione dell’elaborato da parte di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello.
Il Fatto
Un candidato all’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2025 impugnava il verbale della seduta della commissione d’esame relativo alla correzione delle prove scritte, nella parte in cui il suo elaborato era stato valutato insufficiente con un voto pari a 12/30. Il ricorrente contestava altresì la conseguente mancata ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale recante le indicazioni operative sulla correzione, nella parte in cui affermava l’adeguatezza del voto meramente numerico. L’istanza era diretta a ottenere la sospensione del provvedimento e, in via cautelare, la ricorrezione dell’elaborato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare finalizzata alla ricorrezione dell’elaborato. Il Collegio ha anzitutto chiarito che la discrezionalità tecnica della Commissione non è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, il quale può verificarne l’attendibilità sotto il profilo della coerenza e della correttezza delle operazioni tecniche, sia con riguardo al criterio tecnico prescelto sia con riguardo al procedimento applicativo. Tale sindacato è funzionale a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale.
La Corte ha quindi individuato nei nove criteri di valutazione elaborati dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per l’esame di avvocato l’ambito vincolato entro il quale l’Amministrazione è tenuta a veicolare le proprie valutazioni. Su tale aspetto, il giudice amministrativo può esercitare il proprio controllo. Nel caso di specie, il giudizio espresso con il voto di 12/30 non è risultato oggettivamente riconducibile ai criteri ministeriali, né ha rispettato canoni di coerenza e attendibilità, evidenziando anche un profilo di inadeguata istruttoria.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha disposto che l’Amministrazione provveda a una nuova correzione dell’elaborato, da affidarsi a una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello. Il Ministero è stato incaricato di trasmettere l’elaborato in forma rigidamente anonima e senza alcun riferimento all’ordinanza, affinché la rivalutazione avvenga entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti, da effettuarsi entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora la nuova valutazione risulti utile per la prosecuzione dell’esame, la Commissione competente dovrà procedere all’ammissione del candidato alle prove orali, previa eventuale riconvocazione. Il periculum in mora è stato ravvisato nella pendenza dell’esame, e l’udienza di merito è stata fissata per il successivo 11 dicembre 2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.